Il D.L. Crescita ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni.

 

Questi nuovi incentivi si affiancano a quelli già introdotti dalla Legge di bilancio 2019. Il riferimento è al c.d ecobonus auto.

 

Nel rispetto di precise condizioni è possibile cumulare i due incentivi, beneficiando di un risparmio sul prezzo dell’auto molto significante.

 

Se hai intenzione di cambiare auto, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

 

Il cumulo tra i due incentivi può garantirti uno sconto fino a 8.000 euro.

 

Ecco in chiaro quando è possibile cumulare gli  incentivi statali per l’acquisto di auto a basse emissioni.

I contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni: Le novità del D.L. Rilancio

Nuovi contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni sono stati previsti con il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.

 

I nuovi incentivi del D.L. Rilancio spettano a persone fisiche e giuridiche che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, acquistano:

 

  • anche in locazione finanziaria,
  • un autoveicolo nuovo di categoria M1 (“veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”), ossia un’autovettura.

 

Detto ciò, gli incentivi spettano se gli autoveicoli acquistati hanno:

 

  • emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro;
  • emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, diesel benzina ecc), omologazione in una classe non inferiore a Euro 6 e  un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro.

 

I limiti di prezzo devono essere considerati al netto Iva.

 

Nella tabella successiva sono riportati gli incentivi spettanti, considerando anche le modifiche apportate dal D.L: 104/2020, decreto Agosto.

 

Contributo statale Con o senza rottamazione
Emissioni di Co2 g/Km Con rottamazione Senza rottamazione
0-20 2.000 1.000
21-60 2.000 1.000
61-90 1.750 1.000
91-110 1.500 750

L’ecobonus auto: La Legge di bilancio 2019

Chi acquista veicoli elettrici o ibridi (articolo 1, comma 1031 e seguenti, legge n. 145/2018, Legge di bilancio 2019.) può richiedere il c.d ecobonus auto.

 

Ecobonus auto che agevola l’acquisto anche in locazione finanziaria:

 

  • con immatricolazione in Italia,
  • dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un autoveicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e con prezzo inferiore a 50mila euro (al netto dell’Iva).

 

Con rottamazione di una vettura di classe da Euro 0 a Euro 4 spetta un incentivo di:

 

  • 6.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
  • 2.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.

 

Ad ogni modo, l’ecobonus è riconosciuto anche in assenza di rottamazione. In tal caso, è previsto un contributo di:

 

  • 4.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 20 g/km
  • 1.500 euro per i veicoli con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km.

 

L’ecobonus auto non spetta per il noleggio a lungo termine.

Il rifinanziamento delle risorse nel D.L. Agosto

Il D.L. Agosto ha previsto un rifinanziamento Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019:

 

  • per un importo pari a 400 milioni di euro per il 2020, di cui però
  • 300 milioni di euro vengono individuati come limite di spesa per l’esclusiva attuazione dei nuovi contributi previsti dal D.L. Rilancio (così come modificati dal D.L. Agosto).

 

Dunque, i restanti 100 milionisono destinati all’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1031).

A beneficio dei veicoli elettrici ed ibridi con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 (fonte dossier ufficiale Camera/Senato, D.L. 104/2020).

Cumulo ecobonus auto: i vincoli da rispettare

 

I contributi previsti dal D.

L. Rilancio e dalla Legge di bilancio 2019, possono essere tra loro cumulati.

 

Quando è ammesso il cumulo dell’ecobonus auto?

 

Il cumulo è ammesso,  a condizione che si rispettino i requisiti di prezzo massimo del veicolo e le rispettive fasce di emissioni previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 44 del D.L. Rilancio.

 

Dunque:

  • emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi) e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50mila euro;
  • emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, diesel benzina ecc), omologazione in una classe non inferiore a Euro 6 e  un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro.

 

Il cumulo ecobonus auto opera sulla base delle seguenti indicazioni.

 

Contributo statale con rottamazione (fonte dossier ufficiale Camera Senato D.L. 34/2020)
Emissioni di Co2 g/Km D.L. 104/2020 Legge di bilancio 2019 Contributo statale totale
0-20 2.000 6.000 8.000
21-60 2.000 2.500 4.500
61-90 1.750 1.750
91-110 1,500 1.500

 

Senza rottamazione 

 

Contributo statale senza rottamazione (fonte dossier ufficiale Camera Senato D.L. 34/2020)
Emissioni di Co2 g/Km D.L. 104/2020 Legge di bilancio 2019 Contributo statale totale
0-20 1.000 4.000 5.000
21-60 1.000 1.500 2.500
61-90 1.000
91-110 750

 

In sintesi, è ammesso il cumulo tra gli incentivi statali previsti per l’acquisto di auto a basse emissioni.