Chi opera in regime forfetario di cui alla Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni è chiamato in questi mesi a monitorare i ricavi/compensi già incassati per quest’anno d’imposta.

Il predetto monitoraggio è di fondamentale importanza al fine di evitare il superamento della soglia dei 65.000 euro, ossia il limite attualmente richiesto per operare in detto regime di favore.

I requisiti per agire in regime forfetario

In base alla normativa attuale, possono adottare il regime forfetario, i contribuenti che rispettano i requisiti di cui al comma 54 della manovra di bilancio 2015 e successive modificazioni e che non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

Con riferimento ai requisiti è previsto che accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Le cause di esclusione dal regime forfetario

In merito alle cause di esclusione, invece, è stabilito che non possono accedere al regime forfetario, coloro che si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Regime forfetario: perché monitorare gli incassi di fine anno?

Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione (in altre parole, il regime forfetario ha durata limitata ai requisiti).

Quindi, se prendiamo a riferimento il requisito dei ricavi/compensi a 65.000 euro, significa che chi quest’anno agisce in regime forfetario, se nel 2021 vuole continuare ad operarvi è necessario che i ricavi/compensi riferiti all’anno d’imposta 2020 non devono superare la predetta soglia.

Premesso che chi opera in questo regime determina il reddito dell’attività secondo il principio di cassa, ossia considerando i ricavi/compensi “incassati” nell’anno, è facile capire che se ad oggi, mese di ottobre 2020, il contribuente ha già incassato ricavi/compensi per 60.000 euro, questi se il prossimo anno vuole continuare ad essere forfetario deve stare ben attento agli incassi che farà da qui fino al 31 dicembre 2020 per non sforare il citato limite di 65.000.

Potrebbero anche interessarti: