Tutelato anche il lavoratore che va in bicicletta è quanto ha stabilito l’Inail con la circolare n. 14/2016 che riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere. L’INAIL ha indicato ai datori di lavoro le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere in caso di uso, da parte del lavoratore, della bicicletta quale mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro. Le istruzioni operative fanno seguito alla modifica normativa, eseguita con il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016, che ha inserito l’uso della bicicletta “velocipede”, a quello dei mezzi pubblici o alla percorrenza a piedi per recarsi abitualmente a lavoro.
Inail e infortunio con velocipede
Nella norma innovativa non esiste il termine “bicicletta” ma “velocipede”. Allo scopo di evitare problemi di individuazione del mezzo utilizzato, la norma opera un riferimento diretto all’art. 50 del Codice della Strada dove, per velocipede si intende un veicolo a due o più ruote che è mosso dalla forza muscolare di coloro che si trovano sul veicolo stesso; la trasmissione dell’energia può avvenire tramite pedali o analoghi dispositivi. Inoltre è precisato che è un velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita da un motore elettrico che non può avere più di 0,25 kw e deve smettere di funzionare quando si raggiungono i 25km orari (il superamento di questa velocità può avvenire solo con la forza muscolare).
Quando l’uso della bicicletta (velocipede) viene tutelato?
L’aumento dell’uso della bicicletta, per la maggiore sensibilità verso i temi legati all’inquinamento dell’aria, per le difficoltà di traffico e per l’incremento del costo del trasporto sia pubblico che privato, ha provocato l’aumento degli incidenti ad esso legati. Il Legislatore ha stabilito che l’utilizzo del velocipede per raggiungere il luogo di lavoro è da intendersi sempre necessitato eliminando ogni possibile valutazione connessa allo stato di necessità dell’uso.
Inail: Elementi che tutelano l’infortunio in itinere
L’Inail con l’emanazione della circolare n. 14 del 25 marzo 2016 l’INAIL ribadisce che l’infortunio in itinere è individuato secondo i seguenti elementi:
- la normalità del percorso seguito per recarsi sul luogo di lavoro e viceversa;
- la compatibilità tra l’itinerario seguito e l’orario di lavoro con la necessità di seguire proprio quel percorso, anche se non il più breve ma il più utile, per recarsi sul luogo nell’orario utile per iniziare la prestazione. Nella sostanza non sono ammesse deviazioni ne dilatazioni del tempo di percorrenza per motivi personali;
- la necessità dell’uso del mezzo privato rispetto al disagio, quantificato in un periodo di attesa totale fra le tratte superiore ad un’ora e di un chilometro di distanza per tratta per raggiungere il mezzo pubblico. Può essere giustificato l’uso del mezzo privato quando consenta di risparmiare un tempo superiore all’ora nel tragitto casa lavoro e viceversa con la precisazione che il risparmio di tempo deve essere una situazione normale e non una circostanza eccezionale. La necessità non si verifica nel caso di uso del velocipede (bicicletta).
Testo integrale della Circolare Inail n.