L’Inail rivaluta gli importi da liquidare in caso di infortunio e malattia professionali. Con la circolare numero 30 del 8 novembre 2019, l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha  comunicato i nuovi riferimenti retributivi per il calcolo delle prestazioni dei lavoratori dei settori industriale, marittimo, agricolo e medico radiologico.

In questo modo l’Inail recepisce, come ogni anno, le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo fornite dall’Istat e che per il 2019 è stato del 1,1% trasferendolo all’importo retributivo che viene utilizzato come base di calcolo per l’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Le prestazioni riguardano la prima liquidazione, la riliquidazione di quelle in corso e gli assegni una tantum da corrispondere ai famigliari superstiti.

Come cambiano gli assegni Inail

Per il biennio 2019-2020, quindi, le prestazioni economiche dell’Inail saranno adeguate alla variazione Istat del 1,1% e quindi aumenteranno gli assegni per i beneficiari. L’aggiornamento decorre dal 1 luglio 2019 e prende in esame, in sede di prima liquidazione, il livello retributivo di ciascuna categoria di lavoratori che è:

  • per il settore industriale: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima), 30.743,70 euro (retribuzione annua massima);
  • per il settore marittimo: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima). La retribuzione massima dei comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali è pari rispettivamente a 44.270,93 euro, 37.507,31 euro e 34.125,51 euro;
  • per il settore agricolo: 24.981,61 euro (retribuzione convenzionale annua);
  • per il settore medico radiologico: 61.385,80 euro (retribuzione convenzionale annua).

Riliquidazione del settore agricolo

La circolare n. 30 del 8 novembre 2019 indica anche gli importi per la riliquidazione del settore agricolo:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua di 24.981,61;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 retribuzione minima di 16.554,30; retribuzione massima di 30.743,70;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 retribuzione annua di 24.981,61;
  • autonomi con rendite decorrenti dal 1 giugno 1993: retribuzione annua di 24.981,61;
  • autonomi con decorrenza della rendita anteriore al 1 giugno 1993: retribuzione annua di 16.554,30.

Assegno una tantum in caso di morte

Sempre in base alla circolare numero 30, ai superstiti dei lavoratori del settore industriale e agricolo dal primo gennaio 2019 viene corrisposto l’assegno una tantum di 10.000 euro, con rivalutazione dal 2020.

Ai superstiti dei medici radiologi invece l’assegno viene rapportato alla retribuzione convenzionale stabilita per le liquidazioni in caso di infortunio o malattia, che come già visto, è fissata in 61.385, 80, nel rispetto dei seguenti criteri di riparto:

  • 1/3 della retribuzione se sopravvive il coniuge e i figli in possesso dei requisiti richiesti;
  • 1/4 della retribuzione se sopravvive solo il coniuge o i soli figli in possesso dei requisiti richiesti;
  • 1/6 in tutti gli altri casi.