Sig,ra buona sera, mi rivolgo a lei perché so che in questo campo e valida. Io dal lontano 1975, dopo il militare, ho lavorato saltuariamente fino al 2007 iscrivendomi alla camera commercio come commerciante, versando regolarmente i contributi. Al 31/12/2018 ho calcolato circa 14 anni di contributi misti, non raggiungendo i 15 anni entro il 1992 non potevo rientrare con la legge Dini a chiedere la pensione anche se sono nato il 27/01/1952, e come eta’ ci rientro in quanto ho 67 anni, ma nella pensione anticipata con 15 anni: deroghe Dini e amato che se non ho letto male mi parla di  contributi accreditati  prima del 31/12/1995  e almeno 5 anni di contributi accreditati dopo il 1996.

.Sicuramente a fine anno 2019 raggiungerò i 15 di contributi versati, le chiedo rientro in questa legge Dini? Ringraziandola porgo distinti saluti.

Opzione Dini, quali requisiti per l’accesso?

E’ possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con l’opzione prevista Legge Dini (che però prevede una penalizzazione della pensione che sarà calcolata interamente con l’opzione contributiva).

I requisiti per beneficiare di questa deroga sono i seguenti:

  • possedere meno di 18 anni di contributi
  • avere almeno un contributo accreditato prima del 31 dicembre 1995
  • avere almeno 5 anni di contributi accreditati dopo il 1996
  • Età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni)
  • L’assegno pensionistico corrisposto deve essere pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale Inps

In conclusione

Se ha almeno 1 contributo accreditato prima del 31 dicembre 1995 (e sicuramente ce l’ha avendo lavorato saltuariamente dal 1975 al 2007) e avendo 67 anni di età, e almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1996 dovrebbe rientrarci. Dal suo estratto conto emergono 13 anni e 45 settimane di contributi al 2018 (compreso il riscatto del servizio militare), lavorando tutto il 2019, quindi, non raggiunge i 15 anni di contributi, le mancherebbero ancora 7 settimane. L’unico dubbio che rimane è quello sull’importo dell’assegno pensionistico che dovrebbe essere pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale Inps.

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