Imu terreni agricoli verso la scadenza del prossimo 10 febbraio 2015 con l’aliquota standard al 7,6 per mille e casi di esenzione che vengono analizzati dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015.

Esenzione IMU terreni

Innanzitutto si precisa che l’esenzione IMU si applica a:

  • tutti terreni agricoli
  • terreni non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT
  • terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

  APPROFONDISCI – IMU terreni, proroga pagamento al 10 febbraio. Chi paga e chi no   L’esenzione si applica a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore, mentre nel secondo caso è necessario che il possessore sia un CD o uno IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Quindi in caso di terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, per poter beneficiare dell’esenzione IMU occorre che lo stesso soggetto che concede in affitto abbia la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

 IMU terreni: aliquota applicabile

Per quanto riguarda, invece, l’aliquota da applicare per la determinazione dell’IMU terreni, si deve fare riferimento all’art. 1, comma 692, legge n. 190/2014, la Legge di Stabilità 2015, secondo cui “Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […], a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”. Infine per quanto riguarda i soggetti che hanno effettuato versamenti IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano soggetti all’imposta e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti, a partire dal 2014, dal D.

L. n. 4/2015 – sono esenti IMU, hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione, laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.