I professionisti che fruiscono del regime forfetario che hanno versato Imu e Tasi per gli immobili strumentali alla propria attività possono dedurre la spesa sostenuta?

L’Imu e la Tasi versati sugli immobili strumentali possono essere dedotti dal reddito di impresa nella misura del 20% dell’onere sostenuto per quanto riguarda l’Imu e per l’intera spesa la seconda.

Sia l’Imu che la Tasi sono deducibili in base al principio di cassa, così come stabilito dall’articolo 54, comma 1 del Tuir anche se tale regola non trova applicazione per i contribuenti che utilizzano il regime forfetario.

Per questi ultimi, infatti, che determinano il reddito relativo alla propria attività applicando un coefficiente di redditività che varia in base al codice dell’attività stessa, ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposto, gli oneri sostenuti per il pagamento delle tasse sugli immobili strumentali, così come tutti gli altri costi sostenuti nel periodo di imposta ad esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali, non possono essere portati in deduzione dal reddito.