L’IMU, come noto si paga in acconto e saldo. Non è rateizzabile salvo in alcuni casi. Vediamo quando.

In premessa ricordiamo che, dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la nuova IMU la quale ingloba, in un unico tributo, la vecchia IMU e la vecchia TASI (Tassa sui servizi indivisibili). Ad ogni modo la disciplina della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella della vecchia, inclusi termini e modalità di versamento. Ad esempio, con riferimento all’IMU 2021, le scadenze di versamento sono fissate al:

  • 16 giugno 2021, per l’acconto
  • 16 dicembre 2021, per il saldo.

La rateizzazione dell’IMU

In caso di omesso versamento dell’imposta alle scadenze previste, scatta la possibilità di poter rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso (che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta a seconda del tempo in cui ci si ravvede).

Il legislatore non ammette la possibilità di rateizzare l’importo da pagare ai fini IMU (non è rateizzabile né l’acconto né il saldo).

E’, invece, rateizzabile l’importo IMU dovuto a seguito di avviso di accertamento inviato al contribuente dal comune. In tal caso il contribuente deve richiedere la rateizzazione al comune stesso.

Il numero massimo di rate mensili possibili è fissato in 72. Il debitore deve farne apposita richiesta al comune e deve dimostrare di trovarsi una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà (commi 796 e 797, della legge di bilancio 2021). Laddove l’importo da rateizzare è superiore a 6.000,01 euro, è prevista una durata massima di rateizzazione non inferiore a 36 rate mensili.

Ad ogni modo, ferme restando tali regole, il comune può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute a titolo di IMU derivanti da avvisi di accertamento.

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