C’è chi adesso propone di cancellare l’IMU anche sulle seconde case. Parliamo dell’Imposta municipale unica, imposta che grava sugli immobili di proprietà ad esclusione però della casa di abitazione e delle relative pertinenze. L’IMU è un balzello tra i più discussi e odiati dagli italiani proprio perché è una tassa che grava non sui redditi, bensì su una proprietà. Anche l’IMU finirà per forza di cose nella prossima campagna elettorale per le nuove elezioni politiche del25 settembre. E modifiche normative non sono escluse.

Nel frattempo però i dubbi che riguardano questa imposta sono sempre tanti, soprattutto per famiglie che hanno situazioni particolari come possono essere quelle delle separazioni, delle non convivenze e dei divorzi. L’IMU non dovuta anche sulla casa dove il contribuente non risiede è una possibilità in determinati casi.
 

“Sono un vostro assiduo lettore e vi chiedo di spiegarmi bene come funziona l’IMU. Infatti credo di aver commesso un errore lo scorso 16 giugno a non versare la rata di acconto dell’IMU sulla casa coniugale dove però io non abito più. Da quanto ne so, fattore determinante affinché l’IMU non sia dovuta è la residenza nella casa. Dal momento che l’immobile è stato assegnato dal giudice a mia moglie, dopo la sopraggiunta separazione io ho dovuto cambiare casa. Visto che la casa coniugale di cui resto proprietario al 50% con la mia ex moglie è l’unica casa che ho intestata, dal momento che sono andato a vivere altrove, avrei dovuto versare l’IMU sul 50%. Questo almeno ciò che io credo. Cosa dovrei fare adesso io? Aspettare dicembre e procedere al saldo totale o conviene versare subito con il ravvedimento operoso?”  

Lo strano caso dell’IMU e delle famiglie separate 

Abbastanza comune nelle famiglie in cui ci sono situazioni relative a divorzi e separazioni è il quesito relativo all’IMU di una casa che per qualcuno da abitazione principale diventa seconda casa.

Una cosa da sottolineare subito è che la preoccupazione del nostro lettore e priva di fondamento dal momento che nel suo caso l’IMU non è dovuta. Questo però non vuol dire che il nostro lettore sia privo di adempimenti da espletare. La regola generale sull’IMU impone che se la casa di proprietà non coincide con quella di residenza, anche se questa è l’unico immobile appartenente ad una persona, l’IMU è sempre dovuta. Nel caso specifico della separazione tra coniugi, dal momento che un giudice assegna la casa ad uno solo di loro, l’obbligo di pagamento dell’IMU ricade esclusivamente sull’assegnatario. Naturalmente quest’ultimo nulla dovrà ai fini IMU del momento che la casa assegnata è quella dove lui stesso ha la residenza. In base a questo principio, il coniuge costretto a lasciare la casa coniugale per via della pronuncia del giudice, non è assoggettabile ad IMU. 

Ecco perché nelle separazioni entrambi i coniugi non sono tenuti al pagamento dell’IMU
 

Il caso è assai particolare tanto è vero che sono stati necessari chiarimenti da parte delle autorità. È stato stabilito quindi che nei casi di separazione il coniuge non assegnatario della casa e costretto quindi ad abbandonarla, resta solo nudo proprietario. In sostanza il 50% della casa coniugale resta suo, ma non può abitarla e nemmeno venderla, nemmeno se le sue intenzioni sono di alienare solo il suo 50%. Per queste ovvie ragioni tale soggetto non deve versare l’IMU. Il nostro lettore quindi non deve fare niente. Non deve provvedere a pagare l’IMU con il ravvedimento operoso per la rata di acconto scaduta il 16 giugno scorso. E non deve nemmeno intervenire in proiezione verso la rata a saldo del 16 dicembre prossimo.  

Cosa deve fare il contribuente  

 Per quando invece, in errore, hanno provveduto a pagare l’IMU nonostante quanto abbiamo spiegato prima, c’è sempre la possibilità di chiedere, al Comune verso cui il pagamento è stato effettuato, l’eventuale nota a credito e quindi il rimborso di quanto pagato.

In casi come questi, il coniuge che dopo la separazione è stato costretto a lasciare la casa precedentemente coniugale, deve espletare un adempimento. Deve infatti comunicare al proprio Comune la variazione. E possibilmente allegando la copia della sentenza del giudice. Lo strumento utile è come sempre la dichiarazione IMU.