Entro il prossimo 16 giugno i possessori di immobili sono chiamati a versare l’acconto IMU 2022. Il saldo sarà in scadenza il 16 dicembre. Una particolare casistica è quelle degli immobili all’asta. Chi paga l’IMU in questi casi?

Si tratta d’immobili dapprima “pignorati” e, quindi, sottratti alla “disponibilità” del proprietario e rimessi nelle mani del “custode giudiziario”.

Il proprietario ne viene spogliato del possesso, inteso come detenzione materiale del bene ma non della proprietà (almeno fino a quando l’immobile non viene acquistato da altro soggetto).

Il presupposto IMU

Per capire chi è obbligato al pagamento IMU immobile all’asta è necessario partire da quello che è il presupposto del tributo.

Ciò che fa sorgere l’obbligo di pagamento dell’imposta è il possesso dell’immobile. Ai fini IMU per possesso non deve intendersi la semplice detenzione del bene.

Il possesso in ambito IMU è da intendersi come diritto di proprietà o altro diritto di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Quindi, ad esempio, in ipotesi di casa ceduta in affitto, obbligato a pagare l’IMU è il proprietario e non l’inquilino (il quale ha solo la detenzione dell’immobile).

Così come, ad esempio, in caso di abitazione ceduta in usufrutto, il soggetto passivo IMU è l’usufruttuario e non il nudo proprietario.

L’IMU immobile all’asta, regole

Quando un immobile è messo all’asta, il soggetto pignorato (proprietario dell’immobile), è spogliato della “detenzione” materiale del bene e non della “proprietà”.

Inizialmente, quindi, il solo atto di pignoramento non trasferisce “la proprietà” del bene. Ciò che farà trasferire il diritto di proprietà è il decreto di trasferimento. Sulla base di quanto appena detto, dunque, ne consegue che con riferimento all’IMU immobile all’asta:

  • fino al decreto di trasferimento, il soggetto passivo del tributo resta il contribuente pignorato
  • solo dopo il decreto di trasferimento, l’IMU su quell’immobile è dovuta dal nuovo proprietario.

Si tenga, comunque, presente che il tributo resta dovuto in base anche ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni)