Il comune nel deliberare, ai fini IMU, l’assimilazione ad abitazione principale l’immobile di proprietà dell’anziano o disabile ricoverato in casa di cura (c.d. casa di riposo) deve attenersi a quanto stabilito dal legislatore senza poter ulteriormente restringerne il campo applicativo con ulteriore requisiti.

Lo ha recentemente precisato il MEF in apposito documento pubblicato sul proprio sito istituzionale il giorno 20 settembre 2021.

Assimilazione ad abitazione principale

Dobbiamo ricordare che, l’attuale disciplina IMU al comma 741 della legge di bilanci 2020, assimila all’abitazione principale (con applicazione, quindi, di tutte le agevolazioni previste), una serie di immobili che rispettano determinate condizioni.

In dettaglio, si considerano assimilati ad abitazione principale, i seguenti fabbricati:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera IMU del comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L’IMU per l’anziano o disabile in casa di riposo

Dunque, si può considerare, ai fini IMU, assimilata ad abitazione principale anche la casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Ciò, tuttavia, a condizione che:

  • la delibera comunale IMU prevede espressamente tale assimilazione
  • l’abitazione non risulta ceduta in affitto.

L’IMU, come noto è un tributo di competenza comunale ed il legislatore lascia al comune stesso la possibilità di deliberare sul tributo stesso (aumenti di aliquote, ulteriori assimilazioni rispetto a quelle elencate, ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già previste per legge, ecc.).

Ciò che il comune delibera, tuttavia, deve essere fatto nel rispetto di quanto il legislatore concede di fare.

Ciò sta significando, ad esempio, che se il comune delibera l’assimilazione ad abitazione principale della casa posseduta dall’anziano ricoverato in casa di riposo, non può porre ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste a livello legislativo. Quindi, è nulla ad esempio la delibera comunale nella parte in cui questa sottoporrebbe la condizione di assimilazione oltre al fatto che la casa non deve risultare locata anche alla circostanza che questa non risulti in comodato (il comma 741 della legge di bilancio pone, infatti, come condizione che la casa non sia “locata” senza nessun riferimento all’ipotesi di comodato).

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