Non esistono particolari agevolazioni per l’IMU anziani. Il legislatore non si mostra molto clemente con chi fa parte della c.d. terza età. E’ anche vero che oggi l’economia del nostro Paese, con un mondo del lavoro sempre più precario, è sorretta dai pensionati. Sono loro che hanno un’entrata fissa e sicura mensile. Anche se, comunque, sono molti quelli che vivono con un assegno mensile che in alcuni casi è anche al di sotto dei 1.000 euro.

La legge non ne vuole sapere.

Se l’anziano ha immobili di proprietà (case, terreni, ecc.) deve pagare l’IMU e la deve pagare al pari di tutti gli altri contribuenti italiani.

L’unica agevolazione IMU anziani, come ci apprestiamo a vedere, è quella che contempla una situazione poco piacevole per l’anziano stesso. Siamo tra i casi di assimilazione della casa all’abitazione principale.

L’abitazione principale nell’IMU

Prima di analizzare l’unico caso contemplato dal legislatore come agevolazione IMU anziani, occorre, quindi, soffermarsi su quanto il legislatore stesso prevede per l’abitazione principale. Ossia, la casa in cui il contribuente ha la sua dimora abituale e la residenza.

Attualmente, la normativa stabilisce esenzione IMU abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7). L’esenzione si applica anche sulle sue pertinenze, nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.

Non scatta esenzione IMU, invece, se l’abitazione principale è di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9), anche se in tal caso si applica un’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro. Stesso trattamento per le pertinenze di categoria C/2, C6 e C/7, nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a dette categorie.

L’assimilazione per l’IMU anziani

Il comma 741 legge di bilancio 2020, individua poi dei casi di assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU.

In sostanza, si tratta di casi in cui anche se nella casa non c’è dimora abituale e residenza, questa ai fini IMU può considerarsi abitazione principale e, quindi, ricevere lo stesso trattamento di cui al paragrafo precedente.

Tra i casi di assimilazione rientra quello dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La, norma, tuttavia, stabilisce che tale assimilazione si applica solo se prevista espressamente dalla delibera IMU del comune in cui si trova l’immobile medesimo.

IMU anziani, i requisiti per l’assimilazione abitazione principale

Per l’IMU anziani, dunque, l’unica agevolazione prevista è quella dell’assimilazione ad abitazione principale della casa. Ciò, tuttavia, purché siano rispettate determinate condizioni. In particolare:

  • l’assimilazione la deve espressamente prevedere la delibera IMU del comune in cui si trova l’immobile di proprietà dell’anziano;
  • l’anziano deve trasferire la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  • l’immobile di proprietà dell’anziano non deve essere concesso in locazione.

Le suddette condizioni devono essere tutte soddisfatte.

A questa agevolazione, si aggiunge, lo sconto IMU 50% per il pensionato all’estero che ha immobili posseduti in Italia.

Esempio

Francesco è un soggetto anziano. Questi è proprietario nel comune di Mantova di una casa. Francesco trasferisce la residenza permanente in istituto di ricovero. Il comune di Mantova ha deliberato l’assimilazione e la casa di Francesco non è locata. In questo caso, se la casa è di categoria NON di lusso è esente IMU. Se, invece, di categoria di lusso, Francesco deve pagarci l’IMU con applicazione di aliquota ridotta e detrazione di 200 euro.

Laddove il comune NON avesse deliberato l’assimilazione, allora la casa di Francesco sarebbe da considerarsi come “seconda casa ai fini IMU”.

Riassumendo…

  • l’IMU non si paga sull’abitazione principale di categoria catastale NON di lusso
  • non c’è esenzione IMU abitazione principale di categoria catastale di lusso
  • è abitazione principale ai fini IMU quella in cui il contribuente ha dimora abituale e residenza
  • tra i casi di assimilazione ad abitazione principale rientra quello dell’anziano ricoverato in via permanente in un istituto. L’assimilazione c’è solo laddove lo preveda espressamente la delibera IMU del comune e purché la casa non risulti locata.