Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale) c’è esenzione IMU. L’esenzione IMU terreno agricolo, in questo caso si applica a prescindere dalla zona in cui il terreno stesso si trova.

Il beneficio è, quindi, valido su tutto il territorio nazionale. Attenzione, tuttavia, che ci deve essere congiuntamente “possesso e conduzione” del fondo. Per possesso si intende il titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Non c’è esenzione IMU terreno agricolo se, quindi, ad esempio il terreno è di proprietà di Tizio (coltivatore diretto) ed è ceduto in affitto a Caio il quale lo coltiva.

In questo caso, infatti, ci sarebbe il requisito del possesso in capo a Tizio (proprietario coltivatore diretto), ma non c’è quello della conduzione in capo allo stesso Tizio.

Gli altri casi di esenzione

L’esenzione IMU terreno agricolo non c’è solo in caso di possesso e conduzione da parte di coltivatore diretto o IAP. La Legge di bilancio 2020, prevede altri casi di esenzione. L’IMU non è dovuta anche per terreni agricoli rientranti in una delle seguenti categoria:

  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Con riferimento a questi ultimi c’è da considerare che se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione dal tributo si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione. Nel caso in cui, invece non è presente alcuna sigla, il beneficio dell’esenzione si applica a tutti i terreni ricadenti in quel comune.

Esenzione IMU terreno agricolo anche per l’edificabile

Il terreno qualificato come “edificabile” è soggetto a IMU.

Tuttavia, la stessa Legge di bilancio 2020 (comma 741 lett. d) stabilisce che un terreno anche se ha le caratteristiche edificatorie, ai fini IMU, si considera “agricolo” (e quindi riceve lo stesso trattamento) se posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP.

Questo significa che se il terreno edificabile è posseduto e condotto da tali soggetti è anch’esso esente IMU.

Laddove non c’è esenzione IMU terreno, il tributo deve essere pagato. La base imponibile è diversa a seconda che il terreno sia agricolo o edificabile. In dettaglio:

  • se agricolo, la base di calcolo del tributo è data dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso;
  • se edificabile, è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

I codici tributo da utilizzare per il Modello F24 di pagamento sono “3914” (terreno agricolo) e “3916” (area edificabile).

Riassumendo…

  • c’è esenzione IMU terreno agricolo quando il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale)
  • ai fini di questo beneficio è necessario che ci sia congiuntamente “possesso e conduzione”
  • c’è anche esenzione IMU terreno edificabile solo laddove il terreno stesso sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP.