Chi è tenuto al pagamento dell’Imu alla morte del proprietario dell’immobile, il coniuge superstite che lo abita o gli eredi?

A chiarire questo aspetto controverso sul pagamento dell’Imu e la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che stabilisce che il pagamento dell’imposta non spetta agli eredi ma all’eventuale coniuge superstite che continua ad abitare l’immobile.

La sentenza in oggetto, la numero 103 del febbraio 2017, va a disciplinare tutti quei casi in cui il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione sull’immobile che è sempre stato domicilio della coppia anche non avendone la proprietà.

Il coniuge superstite, infatti, ha il diritto di continuare a vivere nel domicilio della coppia pur non essendone proprietario, alla morte della moglie o del marito proprietario. Questo diritto viene chiamato “diritto di abitazione” e scatta anche qualora l’eredità dell’immobile passa agli eredi del defunto.

Il problema che si pone in questi casi, però, è quello relativo al pagamento dell’IMU: a prescindere dall’effettiva proprietà dell’immobile, infatti, il coniuge superstite è tenuto al pagamento dell’imposta poichè è titolare del diritto di abitazione.

Diritto di abitazione al coniuge superstite

Il coniuge superstite, secondo il Codice Civile, ha sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Questo diritto spetta anche qualora i due coniugi avessero avuto la residenza in due comuni diversi: la legge tutela il diritto sulla residenza familiare e non su quella anagrafica. I coniugi con diversa residenza, infatti, continuano a far parte dello stesso nucleo familiare identificato sulla residenza familiare.

A stabilirlo è il DPCM n. 221/1999 del 7.05.1999 art. 1 bis co. 4 che stabilisce:

“I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

·         quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta

·         l’omologazione della separazione consensuale oppure quando è stata ordinata la separazione;

·         quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei nel giudizio di separazione;

·         quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

·         in presenza di una domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·         quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.”.

·         A pagare l’Imu, quindi, non devono essere gli eredi, ma il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, anche se la sua residenza è altrove.