In fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, è stato approvato un emendamento con il quale si mette nero su bianco che laddove i coniugi posseggono due distinti immobili, devono scegliere su quale di essi far valere l’esenzione IMU per l’abitazione principale.  Sia nel caso gli immobili siano situati nello stesso comune, sia laddove siano situati in due comuni differenti.

Detto ciò, è lecito chiedersi se l’intervento del D.L. fiscale che fa espresso riferimento ai coniugi, possa essere esteso anche alle coppie di fatto.

IMU sull’abitazione principale: le novità del decreto fiscale

Grazie all’intervento della legge di conversione del Decreto fiscale, prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale viene disposto che:

  • nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi,
  • l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti dello stesso nucleo familiare.

Ciò vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.

Per gli immobili situati nello stesso comune, il comma 741 della Legge 160/2019, prevedeva che ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Nel caso in cui gli immobili erano situati in due comuni differenti, il Ministero dell’economia e delle Finanze, Mef, ammetteva l’agevolazione per entrambi gli immobili (circolare n. 3/DF del 2012), la Cassazione per nessuno dei due (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020). La chiusura della Cassazione si basava sul fatto che la norma di riferimento dell’IMU nel definire l’abitazione principale, riconduce ad essa sia la dimora abituale sia la residenza di entrambi i coniugi.

Se la residenza è in comuni separati, la norma non è rispettata.

Da qui, l’intervento del decreto fiscale. L’intervento si rende necessario per riallineare gli orientamenti espressi dal Ministero dell’economia e delle finanze e le posizioni assunte dalla Giurisprudenza.

Novità anche per le coppie di fatto?

Detto ciò, è lecito chiedersi se l’intervento del D.L. fiscale che fa espresso riferimento ai coniugi, possa essere esteso anche alle coppie di fatto. Il decreto non contiene alcun rinvio alle disposizioni di cui alla Legge n° 76/2016, c.d Legge Cirinnà. In materia di Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Anche i conviventi di fatto, da distinguere rispetto alle coppie di fatto (non hanno ufficializzato al Comune la loro unione), potrebbero non avere alcun interesse ad essere attratti dall’applicazione della norma in esame. In quanto trattati di limitazioni alle applicazioni di una norma agevolativa.

Ad ogni modo, solo per le unioni civili, potrebbe esserci un rinvio seppur indiretto sulla base delle previsioni della stessa legge Cirinna.

Legge con la quale è disposto che:

al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Dopo la pubblicazione della Legge di conversione del D.L. fiscale, sarà necessario un chiarimento da parte del Mef o dell’Agenzia delle entrate.