L’IMU sulle pertinenze dell’abitazione esiste, ma con regole particolari.

Tra pochi giorni scade l’acconto IMU 2022. La data è fissata al 16 giugno. Il saldo, invece, dovrà pagarsi entro il 16 dicembre di questo stesso anno.

Alla cassa dovranno andare i possessori di immobili. Non deve, invece, preoccuparsi chi possiede solo la casa in cui vive e abita con la propria famiglia. La c.d. abitazione principale. Infatti, per questo immobile, è prevista esenzione IMU. Deve però trattarsi di casa avente categoria catastale diversa da quelle di lusso.

Quindi, diversa da A/1, A/8 ed A/9.

Sull’abitazione principale di lusso, è pertanto, dovuta l’imposta.

L’esenzione IMU, tuttavia, non è solo per l’abitazione principale ma anche per le relative pertinenze. Per queste ultime sono, comunque, imposti dei limiti.

Le pertinenze della casa

Ai fini IMU, secondo quanto indicato dalla lett. b) comma 741 della Legge di bilancio 2020, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si tratta delle seguenti categorie:

  • C/2 – “Magazzini e locali di deposito
  • C/6 – “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro
  • C/7 – “Tettoie chiuse od aperte”.

Esempio di esenzione IMU 2022 pertinenze

Si consideri il caso in cui, ad un’abitazione principale siano legate tre pertinenze di cui due di categoria catastale C/6 e l’altra di categoria C/2. In tal caso, ai fini IMU 2022, un solo C/6 ed il C/2 possono considerarsi pertinenza dell’abitazione principale e godere delle stesse agevolazioni.

L’altro C/6, invece, è da considerarsi come altro immobile (e, quindi, soggetto ad IMU secondo le ordinarie regole).

La scelta è lasciata alla discrezionalità del possessore.