Alla cassa per il versamento dell’acconto IMU 2021 (del 16 giugno 2021) ci vanno i possessori di immobili in Italia. Il saldo scadrà il 16 dicembre 2021.

Come per gli anni trascorsi, anche per il 2021, il tributo è dovuto su base annua (12 mesi), in funzione della percentuale di possesso e dei mesi di possesso, computando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni.

Continua ad essere prevista l’esenzione per l’abitazione principale se appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia diversa da A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze.

Numerosi anche i casi di esenzione per i terreni agricoli (vedi anche IMU terreni agricoli e terreni edificabili: tutti i casi di esenzione nel 2021).

Il presupposto dell’IMU 2021

Il presupposto IMU 2021, come per i pregressi anni d’imposta, resta il possesso di unità immobiliari ed in particolare di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli.

IMU 2021: il soggetto passivo dell’imposta

Soggetto passivo IMU 2021, ossia colui che è obbligato al versamento del tributo è il:

  • proprietario dell’immobile
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile (se ad esempio sul0l’immobile c’è usufrutto, il soggetto passivo IMU è il solo usufruttuario e non il nudo proprietario)
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (in altri termini per la casa assegnata dal giudice all’ex coniuge, il soggetto passivo IMU è solo l’ex coniuge)
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (per un immobile dato in leasing, il soggetto passivo IMU è il locatario e non la società di leasing).

Non è, invece, mai soggetto passivo IMU il conduttore dell’immobile in caso di contratto di locazione o il comodatario in caso di comodato.

Quindi, inquilino e comodatario non sono soggetti passivi IMU (il soggetto passivo IMU resta il proprietario dell’immobile oggetto della locazione o del comodato).

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