Aggiornati, a ridosso della scadenza dell’acconto (fissata al 16 giugno) i coefficienti necessari per il calcolo dell’IMU e dell’IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine) dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, ossia quelli di categoria D privi di rendita catastale.

È stato, infatti, pubblicato, sul sito delle MEF il decreto ministeriale contenente l’aggiornamento dei menzionati coefficienti previsti dal comma 746 , della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Questi sono disponibili accedendo direttamente al seguente link: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Decreto-fabbricati-D-10.06.2020.pdf

Il tributo è tra Stato e Comune

Il predetto comma 746, com’era per la vecchia IMU, chiarisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti ivi previsti da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

A tal proposito, si ricorda che il sesto periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, prevede che per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell’esercizio d’impresa, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso specifici coefficienti. Successivamente l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha disposto che i coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Si rammenta altresì che, per i fabbricati in commento, il legislatore riservava e continua a riservare alle casse dello Sato e non dei comuni il gettito dell’imposta derivante da tali immobili, calcolato ad aliquota dello 0,76%.

Nel dettaglio è stabilito che per essi l’aliquota IMU di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753 Legge di bilancio 2020).