Come previsto dal decreto Cura Italia, i versamenti dei contributi da parte delle imprese colpite da coronavirus potranno essere sospesi. La misura riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

A chiarirlo è stato l’Inps con il recente messaggio numero 52 del 9 aprile 2020 con il quale si precisa che la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile riguarda le imprese site sul territorio nazionale maggiormente colpiti dall’epidemia. Per le altre la sospensione valeva fino al 31 marzo 2020 e quindi col mese di aprile tornano a versare regolarmente all’Inps.

I settori più colpiti dal coronavirus

Ma quali sono i settori maggiormente colpiti dal coronavirus? Essenzialmente si tratta delle attività turistico alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, oltre alle società e associazioni operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi. SI tratta in sostanza di quei settori economici, piccoli e grandi, che più di altri hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria con la chiusura delle proprie attività. Per questi soggetti, i mancati versamenti di marzo e aprile dovranno essere fatti entro il 31 maggio 2020, anche in forma rateale (5 rate al massimo) con pagamento della prima rata a maggio. Non saranno applicate sanzioni, né interessi di mora.

Le società sportive

Per quanto riguarda le federazioni e associazioni sportive, lo stop ai versamenti contributivi si estende fino al 31 maggio. Un periodo più lungo quindi, essendo le attività sportive agonistiche e dilettantistiche ferme da più lungo tempo e comunque difficilmente recuperabili con la stagione estiva. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, anche in forma rateale (5 rate al massimo) con pagamento della prima rata a maggio. Anche in questo caso è previsto che l’Inps non applicherà sanzioni, né interessi di mora.

I lavoratori domestici

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, colf, badanti, giardinieri, ecc. l’Inps informa che l’articolo 37 del decreto legge n. 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Per questa categoria di lavoratori, i contributi non versati dovranno essere pagati entro il 10 giugno 2020 in unica soluzione, senza sanzioni, né interessi di mora.

Le altre attività

Per tutte le altre aziende che operano sul territorio nazionale e non ricomprese nei casi di cui sopra e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro all’anno, la sospensione del versamento dei contributi si applica per il periodo compreso dal 8 al 31 marzo 2020. Per questi aziende, i mancati versamenti del mese di marzo dovranno essere fatti entro il 31 maggio 2020, anche in forma rateale (5 rate al massimo) con pagamento della prima rata a maggio. Non saranno applicate sanzioni, né interessi di mora. Come previsto dal messaggio Inps, per tutte le imprese interessate, “non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi sia le note di rettifica in scadenza nei periodi temporali sopra individuati”.

La quota a carico del lavoratore

La sospensione del versamento dei contributi riguarda anche le quote a carico dei lavoratori, qualora l’impresa abbia dei dipendenti. Diversamente si tratterà solo della sospensione per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti) o appartenenti alla gestione separata. Per i lavoratori dipendenti sono, quindi, sospesi i versamenti dei contributi riferiti ai periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 per le imprese dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria (per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche anche aprile 2020).

Per tutte le altre aziende con dipendenti con fatturato non superiore a 2 milioni di euro, la sospensione è riferita al solo periodo di paga del mese di febbraio.