Ci siamo. Tra pochi giorni passa l’ultimo treno per andare alla cassa e pagare le imposte sul reddito. La scadenza è fissata al 22 agosto. Dopo questa data, se non si versa, scattano le sanzioni (anche se ridotte per via del ravvedimento operoso).

Ci riferiamo al saldo 2021 e primo acconto 2022 che scaturiscono dal Modello Redditi o dal Modello 730 senza sostituto d’imposta.

La cosa, invece, non riguarda chi presenta la Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) attraverso il Modello 730 con sostituto d’imposta.

Infatti, in questo caso, il debito d’imposta è trattenuto direttamente in busta paga o cedolino pensione. Dunque, non bisogna provvedere personalmente al versamento.

Imposte sul reddito, perché la scadenza del 22 agosto

In realtà la scadenza del 22 agosto 2022 è già una seconda possibilità concessa dal legislatore di versare le imposte sul reddito senza applicare sanzione. Infatti, ricordiamo che le scadenze di versamento IRPEF e imposte sostitutive sono:

  • 30 giugno 2022, per il versamento del saldo 2021 e primo acconto 2022
  • 30 novembre 2022, per il versamento del secondo o unico acconto 2022.

Il saldo 2021 e primo acconto 2022, si possono pagare entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio), applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 era sabato, si è finito al 1° agosto. La scadenza però slitta al 22 agosto, in quanto il 1° agosto, a sua volta, cade nel periodo di sospensione feriale del fisco.

E’ sempre possibile rateizzare (al massimo fino a novembre) il saldo e primo acconto. Nessuna rateizzazione, invece, per il secondo o unico acconto.

Come presentare il Modello F24 (le regole)

Il versamento è da farsi con Modello F24. Nella compilazione attenzione occorre prestare alla colonna codice tributo. Attenzione anche alle modalità di presentazione del modello. Queste le regole da ricordare.

Per i NON titolari di partita IVA, le vigenti regole prevedono che per il versamento delle imposte sul reddito (e altre imposte):

  • se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
  • laddove nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo tre modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
    • telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking
    • cartaceamente presso poste o banche.

Nell’ipotesi di titolari partita IVA:

  • se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo due modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
    • telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.

Dunque, chi è titolare di partita IVA in nessun caso può presentare il Modello F24 in forma cartacea.