Arrivano i primi chiarimenti sulla dichiarazione dell’imposta di soggiorno che dovrà essere presentata entro il 30 settembre.

Sarà capitato a tutti di prenotare un B&B o un hotel effettuando il pagamento direttamente on line o all’arrivo in struttura, comprensivo dell’imposta di soggiorno.

Cos’è l’imposta di soggiorno? 

Si tratta di un tributo locale che può essere introdotto a carico dei “turisti” dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

 Il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno al Comune, con diritto di rivalersi sugli ospiti della struttura, ma anche della presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

L’obbligo vale anche per chi ha redditi da affitti brevi nel 730. In tale caso, se l’affitto breve è concluso per il tramite di un intermediario che interviene nel pagamento, quest’ultimo è il responsabile sia del pagamento dell’imposta sia della dichiarazione.

Proprio sulla dichiarazione dell’imposta di soggiorno, il Dipartimento delle finanze ha pubblicato alcune FAQ, con le quali vengono chiariti diversi aspetti legati all’obbligo dichiarativo.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno, vedi decreto MEF del 29 aprile 2022,  deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Le dichiarazioni relative al 2020 e al 2021 possono essere presentate entro il 30 settembre 2022. L’invio avviene attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzabili dopo aver fatto l’accesso alla propria area riservata.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal gestore della struttura ma anche tramite intermediari abilitati. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto al Comune a titolo di imposta di soggiorno.

Le FAQ del Dipartimento delle Finanze

Proprio in merito all’imposta di soggiorno, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato alcune FAQ molto interessanti.

Ad esempio, i primi chiarimenti hanno riguardato un’eventuale possibilità di presentare un’unica dichiarazione per gli anni 2021 e 2021.

Ebbene, a tal proposito questa la risposta del MEF:

Si devono presentare due dichiarazioni, una per ogni anno. La parola “cumulativamente”, presente nella legge, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento.

In merito alle locazioni o affitti brevi, viene confermato che in presenza di un intermediario che incassa il canone, quest’ultimo è responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo esenti. Ancora, le agenzie agenzie immobiliari devono inserire tutti gli appartamenti che hanno in gestione. Ciascuna agenzia deve fare una distinta dichiarazione al Comune dove sono ubicati gli immobili che ha in gestione.

Coloro che, in base a disposizioni del proprio Comune, hanno già presentato la dichiarazione per gli anni di imposta 2020 e 2021, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione sulla base del modello approvato lo scorso aprile 2022. Per gli anni successivi dovranno però utilizzare il nuovo modello ministeriale.