In scadenza il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Entro lunedì, 20 luglio 2020, deve essere versata l’imposta di bollo per le fatture del secondo trimestre 2020.

Attenzione, alcuni soggetti, come previsto dal decreto liquidità, dovranno anche far fronte al pagamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre del 2020.

 

Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche

La marca da bollo per le fatture elettroniche è pari a 2 euro per importi superiori a 77,47 euro, come stabilito dal DM24 maggio 2005.

Fanno eccezione i documenti contabili già assoggettati a imposta di bollo e quelli per i quali non è prevista l’imposta.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

È la stessa Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SDI).

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Ade.

 

Per sapere le novità e i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta di bollo, si legga: “Imposta di bollo su fatture elettroniche, cosa cambia dal 1 luglio 2019”.

 

Proroga del termine per il versamento dell’Imposta di Bollo, cosa dice il Decreto Liquidità?

Ai sensi dell’Articolo 26 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto decreto liquidità), al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

In altre parole, la scadenza interessa anche il versamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture del primo trimestre se l’importo dell’imposta dovuta risultava inferiore a 250,00 euro.

Attenzione, il termine del pagamento dell’imposta di bollo potrebbe essere ulteriormente prorogato.

Come sopra esposto, qualora l’importo complessivo dell’imposta di bollo del primo e secondo trimestre sia inferiore a 250,00 euro, il versamento potrà essere effettuato alla scadenza per il pagamento del terzo trimestre, ovvero al giorno 20 ottobre 2020.

Nessuna proroga è invece prevista per quanto riguarda le scadenze del terzo e quarto trimestre.

 

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