Assolvimento dell’imposta di bollo sui registri contabili entro il 31 dicembre 2016. Il 30 dicembre 2016 è scaduto il termine per procedere alla stampa dei libri contabili meccanografici riferiti all’esercizio precedente, quindi all’anno 2016. L’obbligo di stampa riguarda sia i registri fiscali Iva che il libro giornale e il libro inventari. L’unica eccezione riguarda il registro dei beni ammortizzabili, il cui termine è scaduto il 30 Settembre 2016. L’obbligo è per tutte le imprese e lavoratori autonomi.
Le stesse norme valgono anche per i soggetti che intendono conservare le scritture contabili in modo elettronico, ai sensi del DM 17/06/2014.

Imposta di bollo: come si applica?

L’imposta di bollo varia a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatica. Si applica sul libro giornale e sul libro inventario, restano esclusi dall’obbligo dell’imposta di bollo i registri IVA, i beni ammortizzabili, ecc….
Se la contabilità è tenuta in modo cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta nella seguenti misure:

  • Società di Capitali, tenute al versamento della Tassa di Concessione Governativa: euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione;
  • Persone fisiche e società di persone: euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni.

L’imposta di bollo va assolta prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive 100.

Contabilità con sistemi informatici

Ai sensi dell’art. 6 DM 17/06/2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è dovuta ogni 2.500 registrazioni nella misura di 16 euro o 32 euro, come sopra specificato.

Imposta di bollo online: come fare la dichiarazione e come pagarla

Imposta di bollo e ravvedimento operoso

Per i ritardatari è possibile pagare l’imposta di bollo con ravvedimento operoso.
In questo caso la sanzione del 100% sarà ridotta a:

  • 1/10 (10%) nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
  • 1/8 (12,5%) in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza ordinaria.

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T.

L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca o sempre con modello F23 codice tributo 458 T. Va ricordato, inoltre che sempre nello stesso termine vanno versati gli interessi calcolati per i giorni di ritardo dalla scadenza originaria nella misura del tasso legale.