Il superbonus vale anche per la realizzazione degli impianti a servizio dell’immobile oggetto dei lavori? Il riferimento è agli impianti elettrico ed idraulico, di smaltimento reflui e dell’impianto di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e loro riutilizzo per le cassette di scarico dei bagni.

Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate.

Il superbonus e le spese per gli interventi accessori

Nella circolare n° 24/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il superbonus può essere applicato anche sulle spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di norma ammesse all’agevolazione.

Nello specifico, nel documento di prassi da ultimo citato, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Nella risposta n° 59 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la spettanza del superbonus anche in riferimento alle spese afferenti: la realizzazione dell’impianto elettrico ed idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e loro riutilizzo per le cassette di scarico dei bagni.

Superbonus anche per le spese per gli impianti a servizio dell’immobile?

Il Superbonus spetta anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti qualora tali lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato. Sempre nel limiti di spesa dell’intervento principale a cui gli stessi impianti sono collegati.

L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

Inoltre, sul limite di spesa, in un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, ai fini del Superbonus, va riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Dunque si prende un solo plafond di spesa per ogni singolo intervento, risparmio energetico e antisismico.

Rileva la situazione iniziale risultante dal catasto. Non quella a fine lavori.