Chiamarla ILIA invece che IMU forse suona meglio. Fatto sta che parliamo della stessa imposta, ossia quella che colpisce il possesso di immobili sul territorio italiano.

Per tutti è IMU (Imposta Municipale Unica). Per il Friuli Venezia Giulia, invece, dal 1° gennaio 2023, è ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). Ad ogni modo se ne leggiamo la disciplina (legge regionale n. 17 del 2022) subito ci accorgiamo che le regole sono sostanzialmente le stesse.

Quindi, stesse esenzioni, stessi sconti, stesse modalità di calcolo, stesse scadenze di versamento.

La regione autonoma ha voluto solo staccarsi dal legislatore nazionale e farsi un tributo “locale” che sia esclusivamente proprio.

La definizione di terreno agricolo e area edificabile

Se, quindi, ad esempio ci riferiamo all’abitazione principale, vediamo che come per l’IMU, c’è esenzione ILIA abitazione principale, purché l’immobile sia di categoria catastale NON di lusso.

Anche le definizioni sono le stesse. Quindi, anche per l’ILIA, è abitazione principale la casa in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente.

Identiche tra IMU e ILIA anche le definizioni di terreno agricolo e di area edificabile. Per agricolo, quindi, si intende quel terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Per area fabbricabile, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Non si considera edificabile (anche se ne ha le caratteristiche) quel terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP (imprenditore agricolo professionale). Quindi, anche ai fini ILIA, un terreno anche se ha le caratteristiche “edificatorie”, deve essere considerato agricolo (e quindi ricevere lo stesso trattamento) se posseduto e condotto dai menzionati soggetti.

ILIA terreni agricoli: le esenzione

Per espressa previsione della legge regionale n. 17 del 2022, sono esenti dall’ILIA i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

L’IMU si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie.

Il codice tributo per il versamento con Modello F24 è “5904” (Circolare n. 1 del 2023).

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dal reddito dominicale del terreno, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso.

Riassumendo…

  • l’ILIA (Imposta locale immobiliare) colpisce gli immobili posseduti in Friuli Venezia Giulia
  • è in vigore dal 1° gennaio 2023, al posto dell’IMU
  • è disciplinata dalla legge regionale n. 17 del 2022
  • sono esenti ILIA i terreni agricoli:
    • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
    • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
    • ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
  • sono esenti ILIA anche i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali).