Secondo la vigente normativa, per poter oggi agire in regime forfetario è necessario il rispetto dei requisiti di cui al comma 54 della Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni e non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57 della medesima legge. Con riferimento a queste ultime, nel dettaglio, si stabilisce che non possono essere forfettari:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • l’esercente attività d’impresa, arti o professioni che partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Rilevano solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria

Nel caso di specie, oggetto della domanda da parte del lettore, occorre, dunque, soffermarsi sull’ultima causa di esclusione.

Al riguardo, anche se non con specifico riferimento alla rilevanza del TFR ai fini del limite dei suddetti 30.000, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 102/E del 2020 ha avuto modo di chiarire, in merito ad arretrati di pensione soggetti a tassazione separata, che il tenore letterale della disposizione parla espressamente di “redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente” di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Nel dettaglio l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che gli arretrati di pensione assoggettati a tassazione separata non rilevano ai fini della soglia di cui sopra, poiché a tal fine occorre considerare “solo i redditi percepiti in via ordinaria”. Per analogia, essendo il TFR anch’esso soggetto a tassazione separata, è possibile giungere alla stessa conclusione nel caso oggetto del quesito.