Il testamento è un atto con il quale una persona dispone dei propri beni, per il tempo successivo alla sua morte. Il testamento speciale è una forma particolare di testamento, viene redatto in circostanze eccezionali o di emergenza, in cui non sarebbe possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Decorsi tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria, il testamento perde efficacia: si dice pertanto che il testamento speciale è un testamento provvisorio. E’ possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni;
- testamento a bordo di nave;
- testamento a bordo di aeromobile;
- testamento dei militari.
Testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Il testamento speciale può essere fatto se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, e pertanto non è possibile utilizzare le forme ordinarie (art. 609, 1° comma, cod. civ.) Come fare testamento: la guida completa Il testamento speciale è valido se le ultime volontà sono espresse davanti a uno dei seguenti soggetti:
- un notaio;
- il Giudice di pace del luogo;
- il Sindaco del luogo (o che ne fa le veci);
- un ministro di culto (ad esempio, un sacerdote cattolico, un pastore valdese, ecc., anche se il testatore non è credente o professa una diversa religione).
Devono essere presenti due testimoni, i quali devono aver compiuto entrambi 16 anni.
Testamento speciale a bordo di nave
Il testamento speciale può essere fatto quando la persona interessata si trova a bordo di una nave .
Testamento speciale a bordo di aeromobile
Il testamento speciale è ricevuto dal comandante alla presenza di un testimone, o quando possibile, di due testimoni. Per il resto valgono le disposizioni del testamento a bordo di nave;
Testamento speciale dei militari
Il testamento speciale dei militari e delle persone al seguito delle forze armate è previsto solo in alcuni casi specifici: devono trovarsi in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni” (art. 618, 1° comma, cod. civ).
- un ufficiale;
- un cappellano militare (ma anche un ministro di culto acattolico autorizzato a prestare assistenza religiosa ai militari);
- un ufficiale della Croce Rossa.
All’atto devono essere presenti due testimoni maggiorenni. Il testamento speciale deve essere trasmesso al più presto al quartier generale. A sua volta, il quartier generale deve trasmetterlo al Ministero competente. Il Ministero provvede al deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore. Dopo tre mesi dal ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie, il testamento perde efficacia (art. 617, 2° comma, cod. civ.).