Il testamento è un atto con il quale una persona dispone dei propri beni, per il tempo successivo alla sua morte. Il testamento speciale è una forma particolare di testamento, viene redatto in circostanze eccezionali o di emergenza, in cui non sarebbe possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Decorsi tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria, il testamento perde efficacia: si dice pertanto che il testamento speciale è un testamento provvisorio. E’ possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni;
  • testamento a bordo di nave;
  • testamento a bordo di aeromobile;
  • testamento dei militari.

Testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Il testamento speciale può essere fatto se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, e pertanto non è possibile utilizzare le forme ordinarie (art. 609, 1° comma, cod. civ.) Come fare testamento: la guida completa Il testamento speciale è valido se le ultime volontà sono espresse davanti a uno dei seguenti soggetti:

  • un notaio;
  • il Giudice di pace del luogo;
  • il Sindaco del luogo (o che ne fa le veci);
  • un ministro di culto (ad esempio, un sacerdote cattolico, un pastore valdese, ecc., anche se il testatore non è credente o professa una diversa religione).

Devono essere presenti due testimoni, i quali devono aver compiuto entrambi 16 anni.

Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Dopo tre mesi, il testamento speciale perde efficacia. Se nel corso dei tre mesi il soggetto che ha fatto testamento muore, il soggetto che ha ricevuto il testamento speciale (ossia il notaio, o il Giudice di pace, o il Sindaco o il ministro di culto) deve recarsi all’archivio notarile e depositarlo.

Testamento speciale a bordo di nave

Il testamento speciale può essere fatto quando la persona interessata si trova a bordo di una nave .

In caso di testamento a bordo di nave, le ultime volontà devono essere espresse innanzi al Comandante dell’imbarcazione (a sua volta, il Comandante può fare testamento innanzi al suo “secondo”). E’ interessante notare che il testatore può essere qualsiasi soggetto che si trova a bordo della nave: i passeggeri, i membri dell’equipaggio e anche i clandestini. All’atto con cui il testatore manifesta le sue ultime volontà devono essere presenti due testimoni maggiorenni. Nel caso in cui il testatore o i due testimoni non possano firmare il testamento, il Comandante deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Se manca la firma del testatore e non è scritto il motivo, il testamento speciale è nullo. Durante la navigazione, il testamento speciale ricevuto dal Comandante deve essere conservato tra i documenti di bordo; inoltre deve essere annotato sul giornale di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio. Gli originali del testamento devono essere consegnati all’autorità locale marittima, al momento dell’approdo. Dopo tre mesi dallo sbarco del testatore in un luogo (italiano o estero) dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie, il testamento speciale perde efficacia.

Testamento speciale a bordo di aeromobile

Il testamento speciale è ricevuto dal comandante alla presenza di un testimone, o quando possibile, di due testimoni. Per il resto valgono le disposizioni del testamento a bordo di nave;

Testamento speciale dei militari

Il testamento speciale dei militari e delle persone al seguito delle forze armate è previsto solo in alcuni casi specifici: devono trovarsi in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni” (art. 618, 1° comma, cod. civ).

Solo in questi casi, le ultime volontà del militare o della persona assimilata devono essere espresse innanzi a uno dei seguenti soggetti:

  • un ufficiale;
  • un cappellano militare (ma anche un ministro di culto acattolico autorizzato a prestare assistenza religiosa ai militari);
  • un ufficiale della Croce Rossa.

All’atto devono essere presenti due testimoni maggiorenni. Il testamento speciale deve essere trasmesso al più presto al quartier generale. A sua volta, il quartier generale deve trasmetterlo al Ministero competente. Il Ministero provvede al deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore. Dopo tre mesi dal ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie, il testamento perde efficacia (art. 617, 2° comma, cod. civ.).