Il sismabonus acquisti in caso di permuta di un’altra abitazione.

L’Agenzia delle entrate si è soffermata su tale aspetto con la risposta n° 351 di ieri 28 giugno. Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la spettanza del sismabonus acquisti in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una permuta effettuata dalla madre in suo favore.

Ecco i chiarimenti forniti.

Il sismabonus acquisti

Gli acquirenti di una “nuova” unità immobiliare possono beneficiare di una specifica agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di detrazione o anche, in questi ultimi due anni, sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.

In particolare, grazie al sismabonus acquisiti, il contribuente può beneficiare di una detrazione sull’acquisto di unità immobiliari vendute:

  • da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica,
  • dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.

La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, i citati interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute nel periodi di vigenza del superbonus, la detrazione è del 110% (bonus 110).

L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita (rogito) e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.

Dunque, è possibile comprare casa con il bonus 110 nella forma del sismabonus acquisti. Il nuovo decreto PNRR 2 ha previsto delle novità anche per il bonus 110 (nella forma del sismabonus acquisti).

La risposta n° 351 del 28 giugno

Con la risposta n° 351, l’Agenzia delle entrate analizza la spettanza del sismabonus acquisti in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una permuta effettuata dalla madre in suo favore.

La mamma, in particolare, ha ceduto a una società con atto di permuta a favore della figlia e con effetto traslativo, l’appartamento di un vecchio fabbricato da demolire e riscostruire. L’effetto traslativo a favore della permutante (la mamma) era rimandato al momento del rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori.

L’appartamento, attualmente, è stato terminato, catastato e consegnato alla cessionaria e cioè alla figlia.

Da qui, quest’ultima ha chiesto lumi all’Agenzia delle entrate sulla spettanza del sismabonus acquisti e sulla successiva cessione del credito.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, come ribadito sul portale Fisco Oggi:

  • l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e fruisce del bene (circolare n. 7/2021)
  • mentre ne resta escluso il terzo beneficiario che non ha speso nulla pur risultando acquirente dell’abitazione.

Dunque alla figlia non spetta alcun superbonus. L’immobile permutato era della madre. Inoltre, il diritto all’agevolazione sismabonus acquisti non può essere riconosciuto neanche in  favore della madre, stipulante dell’accordo di permuta. Considerato che gli effetti reali del contratto si producono direttamente verso il terzo beneficiario (la figlia) nel momento in cui il bene “viene ad esistenza”.