L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 472 del 14 ottobre, fornisce utili chiarimenti in merito al regime fiscale convenzionale delle remunerazioni che un docente riceve per l’attività di insegnamento svolta nello Stato, diverso da quello di residenza, in cui soggiorna al solo fine di insegnarvi – Articolo 20 della Convenzione stipulata fra Italia e Paesi Bassi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante ha sottoscritto con un Professore, residente nei Paesi Bassi, due contratti d’opera intellettuale per lo svolgimento in Italia dell’attività di insegnamento (anni accademici 2016-2017 e 2017-2018).

Il Professore è stato inquadrato come “professore a contratto”.

I compensi erogati per quest’attività al Professore sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Gli stessi sono stati esentati dall’imposta in Italia, ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione fra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

Con l’avvio dell’anno accademico 2019-2020, l’istante ha stipulato un nuovo contratto d’opera intellettuale.

Il problema è che, ai sensi dell’articolo 20 del Trattato, tale esenzione è prevista per un periodo non superiore a due anni.

L’istante chiede se questo vincolo temporale debba essere inteso una tantum ovvero possa essere riferito ad ogni singolo contratto che comporti un soggiorno nello Stato in cui è svolta l’attività di insegnamento o di ricerca.

Esenzione di due anni

L’Agenzia delle Entrate risponde nel rispondere al quesito del contribuente cita alcuni documenti di prassi.

Occorre far riferimento al Trattato tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

Ai sensi dell’articolo 20 del trattato tra Italia e Paesi Bassi (Professori e ricercatori):

“le remunerazioni che un professore (…) che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell’altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi (…), riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”.

In sostanza, seppur con un limite temporale di 2 anni, il Paese ospitante rinuncia al suo potere di tassazione.

Alla luce di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’intervallo dell’annualità 2018/2019 in cui il professore non ha soggiornato in Italia non consenta di far ripartire il conteggio dei due anni e, quindi, di esentare da imposta i redditi allo stesso corrisposti anche per l’annualità in esame.

Articoli correlati