La legge n. 122/2022, di conversione del decreto Semplificazioni, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 2022. Diventano, dunque, effettive le misure in essa contenute. Tra queste il legislatore riscrive il calendario fiscale, da qui a fine anno, per alcune scadenze.

Dalla dichiarazione IMU a quella per l’imposta di soggiorno. Dalle comunicazioni LIPE (liquidazioni periodiche IVA) ai modelli INTRA.

Andiamo nel dettaglio.

La proroga della Dichiarazione IMU 2022

Passa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine di presentazione per la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021).

A questo proposito ricordiamo anche che il MEF (Ministero Economia e Finanze), con apposito decreto direttoriale del 29 luglio scorso, ha approvato il nuovo modello dichiarativo IMU e pubblicate anche le relative istruzioni.

A seguito della proroga cambia anche il termine ultimo per considerare la Dichiarazione IMU 2022 “tardiva”, ossia quella non presentata nel termine ordinario ma entro i 90 giorni successivi.

E’ tardiva (e non omessa), quindi, la Dichiarazione IMU 2022 non presentata entro il 31 dicembre 2022 ma entro il 31 marzo 2023. In tale ipotesi occorre versare una sanzione ridotta ad euro 5,00 (1/10 di euro 50) se l’IMU non è dovuta oppure del 10% del tributo non versato nel caso siano dovuta l’IMU.

Le altre scadenze del decreto Semplificazioni

Con il decreto Semplificazioni passa dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022, anche la Dichiarazione imposta di soggiorno (periodi 2020 e 2021).

Si interviene anche sulla scadenza delle comunicazioni LIPE (Liquidazioni periodiche IVA) del secondo trimestre 2022. La scadenza passa dal 16 settembre al 30 settembre. Questo quindi, il calendario riscritto per le LIPE anno 2022:

  • 31 maggio 2022, LIPE primo trimestre
  • 30 settembre 2022, LIPE secondo trimestre
  • 30 novembre 2022, LIPE terzo trimestre
  • 28 febbraio 2023, LIPE quarto trimestre.

Si ritorna al passato per i modelli INTRA. Sono da presentarsi entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento e NON più entro il giorno 25 del mese successivo.