Il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020 e contenente nuove misure fiscali in favore dei contribuenti italiani in questo periodo di crisi legata all’epidemia Coronavirus, contiene una misura che ribalta il chiarimento del MEF fornito in precedenza in merito alla sospensione dei termini per la decadenza dei benefici legati all’acquisto della prima casa. Il decreto Cura Italia, infatti, aveva dimenticato la casistica tra quelle oggetto di sospensione prevista dall’art. 62 (sospensione degli adempimenti compresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020: gli adempimenti ricadenti in questo periodo vanno eseguiti entro il 30 giugno prossimo).

A tal proposito, quindi, venne chiesto al MEF se erano da considerarsi sospesi anche i termini di legge ricadenti nello stesso menzionato periodo e previsti per eventuali decadenze tra cui quelle dei benefici prima casa. Il Ministeri faceva sapere a tal proposito, che tali termini non erano sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto).

I requisiti per l’agevolazione prima casa

Nella risposta data e citata in premessa, tuttavia, lo stesso Ministero precisava che era allo studio un intervento legislativo per un prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione. Decreto-legge che è arrivato, dunque, nella giornata del 6 aprile ed in cui tra l’altro è stabilito che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre di questo stesso anno i seguenti termini:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
  • il termine per il riacquisto della prima casa (art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per completezza informativa, si ricorda che, al fine di godere della agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto e l’immobile acquistato non deve appartenere a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9). Il beneficio spetta anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione prima casa. Si decade dalle agevolazioni, con la necessità di pagare poi le differenza d’imposta con maggiorazioni a titolo di sanzione:

  • in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto;
  • in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto;
  • in caso di vendita dell’immobile oggetto dei benefici prima che sia trascorso un quinquennio salvo che si acquisti entro un anno altro immobile da destinare ad abitazione principale.