Non si può dire in assoluto che il conto corrente di un pensionato non sia pignorabile. Tuttavia, prima di procedere con il sequestro, occorrerà verificare il saldo residuo per stabilire la pignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione o di altra retribuzione.

Si può mettere sotto sequestro il conto di un pensionato?

A far chiarezza sul punto è intervenuta anche una recente sentenza della Corte di Cassazione n.8822/2020 che ha accordato alla richiedente la restituzione di un libretto di deposito a risparmio annullando il sequestro preventivo.

Il riferimento è all’articolo 545 c.p.c che elenca i crediti impignorabili: “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. Nel caso di specie l’importo percepito dalla signora era inferiore a tre volte il triplo dell’assegno sociale. Il saldo percepito ammontava a 439,59 euro e la Corte ha ribadito che l’orientamento della giurisprudenza in meiro ai limiti di credito impignorabili si applica anche al sequestro penale preventivo.

Questa, quindi, la conclusione a cui sono giunti i giudici della Cassazione: al sequestro penale preventivo si applicano i limiti previsti nell’art. 545 del codice di procedura civile.  Per quanto riguarda i documenti richiesti, sarà sufficiente la causale del versamento. In altre parole non vale il principio per cui, una volta effettuato l’accredito, le somme si confondono in modo automatico, con il patrimonio del depositario.