Gli aiuti economici erogati dal Comune per contrastare l’emergenza economia-sanitaria legata al Covid-19, non sono soggetti a ritenute d’acconto. Le ritenute non si applicano, in conseguenza diretta della detassazione generalizzata degli aiuti Covid-19, previsti dal decreto Ristori. Può essere così sintetizzata la risposta n° 629 data dall’Agenzia delle entrate in data 29 settembre.

La risposta 629 del 29 settembre: il trattamento fiscale degli aiuti Covid-19 erogati dal Comune

La risposta 629 del 29 settembre prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, un Comune intende erogare degli aiuti economici una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività “per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

Rientrano tra i beneficiari degli aiuti Covid-19 in questione, esercenti vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, ristoranti, bar, palestre, estetisti ecc.

Tutte attività colpite da provvedimenti di chiusura o comunque di limitazione allo svolgimento delle stesse.

Prima di erogare i suddetti aiuti Covid-19, il Comune intende sapere se le somme erogate siano o meno da assoggettare, in sede di erogazione, alla ritenuta del 4 per cento prevista per i contributi alle imprese dall’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli aiuti sono erogati nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, secondo la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

Il dubbio è se anche tali somme rientrano nella detassazione generalizzata prevista per gli aiuti Covid-19 dall’art.10-bis  D.L. 137/2020, decreto Ristori.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: detassazione aiuti Covid-19 ad ampio raggio

Il decreto Ristori prevede che non sono tassabili i contributi e le indennita’ di qualsiasi natura erogati a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche’ ai lavoratori autonomi, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si deve trattare di aiuti diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione.

Secondo l’Agenzia delle entrate, anche gli aiuti erogati dal Comune per contrastare l’emergenza economico-sanitaria in essere, beneficiano della suddetta detassazione.

L’aiuto puo’ essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. A condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (art.54 del D.L. 34/2020).

In sintesi, le somme erogate dal Comune non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto.