Quando si parla di bonus facciate, si fa riferimento alla detrazione Irpef del 90% che spetta anche per i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura e per gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. In alcuni casi, i lavori di tinteggiatura della parete possono rientrare nel superbonus 110%.

Ecco quando ciò è possibile.

Il bonus facciate

Il bonus facciate è una detrazione Irpef del 90% introdotta dalla Legge di bilancio 2020 che premia  gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non spetta neanche per la tinteggiatura della recinzione o del cancello.

Il bonus facciate e il superbonus

In base a quanto sopra riportato, anche gli interventi di sola tinteggiatura esterna possono beneficiare del bonus facciate.

In alcuni casi, la tinteggiatura dell’edifico potrebbe anche rientrare nel superbonus 110%. Sempre se a monte è eseguito un intervento trainante ( ad esempio cappotto termico) che rispetta i requisiti di cui all’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Infatti, possono essere agevolati con il Superbonus 110% anche alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare (circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020):

  • di spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi ecc).

Noi di Investire Oggi riteniamo che, se considerato dal tecnico quale costo congruo e strettamente collegato alla realizzazione degli interventi principali, anche la tinteggiatura dell’edificio può rientrare nel superbonus 110%.