Il bonus benzina (o anche bonus carburante) di cui al decreto Ucraina bis (art. 2 decreto – legge n. 21 del 2022) come convertito in legge, è anch’esso pari a 200 euro.

Non deve essere confuso con l’altro bonus 200 euro “una tantum” previsto dagli art. 31, 32 e 33 del decreto Aiuti. Infatti:

  • quest’ultimo è un diritto per il lavoratore (purché rispetti determinati requisiti)
  • il bonus benzina, invece, è nella facoltà dell’azienda concederlo o meno ai propri dipendenti.

Entrambe le misure di sostegno hanno, tuttavia, la stessa finalità.

Ossia, contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi di benzina, gasolio e non solo.

Il bonus benzina è anche per l’estero?

La facoltà di concedere il bonus benzina 200 euro è per tutti i datori di lavoro del settore privato (quindi, anche a professionisti e studi professionali). Restano fuori, invece, le aziende pubbliche. Il riconoscimento del beneficio potrà avvenire a qualsiasi titolo (quindi, non solo a titolo gratuito).

Il bonus carburante si concretizza nel fatto che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente stesso.

La norma stessa che lo ha previsto stabilisce che il beneficio è ulteriore (pertanto non alternativo) rispetto alla soglia attualmente prevista, per la generalità dei fringe benefit, di esenzione dall’IRPEF.

Inoltre non è prevista alcuna limitazione a dove spenderli. Quindi, possono essere spesi anche fuori dal territorio nazionale. Bisogna sempre vedere, tuttavia, se i distributori all’estero accettano i buoni medesimi.