Il 2 agosto ha preso il via la possibilità di prenotazione sulla piattaforma www.ecobonus.mise.gov.it del bonus auto per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione.

Dal 5 agosto, la piattaforma sarà aperta anche per i veicoli commerciali e speciali.

Bonus auto anche per moto e scooter: come funziona

Ricordiamo che, il decreto Sostegni bis, nella sua versione di conversione in legge, ha rifinanziato, con 350 milioni di euro, il settore automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2.

Una parte di queste risorse sono destinate a fornire incentivi a chi acquista in Italia nel corso del 2021, anche in leasing, un motoveicolo (a due o a tre ruote) o quadriciclo elettrico o ibrido. L’incentivo è riconosciuto come sconto del 30% sul prezzo di acquisto entro un massimo di 3.000 euro.

Laddove, contestualmente all’acquisto, si rottama un motoveicolo appartenente alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 l’incentivo sale al 40% del prezzo d’acquisto per un massimo di 4.000 euro. In tale ipotesi è richiesto che chi procede alla rottamazione e all’acquisto (oppure un suo familiare convivente) risulti intestatario o proprietario da almeno 12 mesi del mezzo rottamato.

Bonus moto, ecco la procedura per l’incentivo

Il bonus auto e moto, come detto, è applicato direttamente dal venditore come sconto sul prezzo. La casa produttrice o importatrice del mezzo rimborsa poi il corrispettivo al venditore. In dettaglio, il riconoscimento dell’incentivo prevede le seguenti 5 fasi:

  • 1° fase – Prenotazione dei contributi
    • In questa fase i venditori:
      • si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori del sito www.ecobonus.mise.gov.it
      • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
      • confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista
  • 2° fase – Corresponsione dei contributi
    • Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (sconto)
  • 3° fase – Rimborso al venditore dei contributi
    • Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
  • 4° – Recupero dell’importo del contributo
    • Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

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