L’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi ha aggiornato le istruzioni di compilazione del modello 730/2022 anche in riferimento all’indicazione del bonus acqua potabile.

L’aggiornamento si è reso necessario dopo che la stessa Agenzia ha pubblicato il provvedimento con il quale ha reso nota l’effettiva aliquota agevolativa del bonus.

Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022 è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745%.

L’ammontare massimo dello sconto fiscale, indicato dai contribuenti nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 28 febbraio, deve essere moltiplicato per la percentuale così determinata.

Ecco come il bonus acqua potabile deve essere indicato nel 730/2022.

Il bonus acqua potabile

Il bonus acqua potabile è un’agevolazione ossia un credito d’imposta pari al 50% che spetta sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Sono agevolate le spese pagate nel range temporale che va dal 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione del 50% è pari a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Ultime novità

L’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi ha aggiornato le istruzioni di compilazione del modello 730/2022 anche in riferimento all’indicazione del bonus acqua potabile.

L’aggiornamento si è reso necessario dopo che la stessa Agenzia ha pubblicato apposito provvedimento con il quale ha reso nota l’effettiva aliquota agevolativa del bonus.

Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745%.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

L’ammontare massimo dello sconto fiscale, indicato dagli interessati nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 28 febbraio, deve essere moltiplicato per la percentuale così determinata. Troncando il risultato all’unità di euro.

L’inserimento nel 730

Il bonus acqua potabile deve essere indicato nel 730.

Infatti, il bonus può essere utilizzato:

  • in compensazione, tramite modello F24 (codice tributo 6975),
  • oppure solo per persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

In dichiarazione dei redditi, il bonus acqua potabile va riportato nel quadro G del 730 (o quadro CR modello Redditi), rigo G15: in colonna 1 va indicato il codice 10 “credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica”. In colonna 2 (Importo) andrà indicato l’importo delle spese sostenute.

Il credito effettivamente spettante è calcolato in automatico nel 730-3:

  • rigo 57 “altri credito d’imposta”;
  • eventuali residui da utilizzare sono indicati nel successivo rigo 129 (“Residuo credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo contenitori di plastica”).