Nel mio condominio stiamo per iniziare i lavori con il bonus 110. Ma la legge è ingarbugliata e ho paura che a cantiere iniziato ci chiederanno di pagare qualcosa.

Il superbonus 110%: lo sconto e la cessione della detrazione

Anche se non specificato nel quesito inviatoci da lettore, sicuramente si tratta di lavori ammessi al bonus 110 per i quali è stato concordato lo sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Anziché beneficiare della della detrazione, il contribuente ha la possibilità di cedere la detrazione o, con il consenso del fornitore, richiedere lo sconto in fattura.

In pratica, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori;
  • per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A colui che applica lo sconto o accetta la cessione del credito bonus 110, viene riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in F24 per pagare imposte e contributi.

Il superbonus 110% e i limiti di spesa

La preoccupazione manifestata dal nostro lettore potrebbe essere collegata ai limiti di spesa fissati dalla normativa di cui al bonus 110%.

Ad esempio, per gli interventi finalizzati al cappotto termico, il bonus 110 è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Il progettista dei lavori ossia il geometra e l’ingegnere che si occupano dei vari adempimenti (tra cui le asseverazioni), ai fini del bonus 110%, devono attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ciò comporta che, già a monte, devono essere in grado di conoscere se le spese programmate superano o meno i suddetti limiti di spesa. Il superbonus copre le spese nei limiti ammessi all’agevolazione. La parte in eccesso rimane in capo al condominio ossia ai singoli condòmini sulla base delle tabelle millesimali.