L’agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 519 del 4 novembre 2020, torna ad esprimersi in merito cosiddetto bonus 100 euro (il contributo economico riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in “presenza” lo scorso marzo).

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ammontare del contributo economico può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio o presso la sede sindacale.

Il quesito del contribuente

L’Amministrazione istante ha erogato al proprio personale dipendente il premio di euro 100, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia).

Ai fini del calcolo delle giornate lavorative utili per la determinazione del bonus 100 euro, non sono stati ricompresi i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato “in presenza” presso la sede di lavoro.

L’istante, tuttavia, ha dei dubbi e chiede all’Agenzia delle Entrate se tra i giorni computabili ai fini del calcolo del bonus 100 euro di marzo vanno inclusi anche quelli in cui i dipendenti hanno effettuato l’attività sindacale presso la sede del sindacato.

Bonus 100 euro, si considerano anche i permessi sindacali

Citando alcuni documenti di prassi, l’Ade evidenzia che la ratio sottesa a questa misura è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 prevede che:

“i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Analoga disposizione è prevista in tema di permessi sindacali.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate dichiara che ai fini del bonus 100 euro è necessario che l’attività sindacale sia svolta in presenza e cioè in ufficio, su convocazione dell’istante.

Se, invece, tale attività è prestata in altra sede, l’Amministrazione di appartenenza dovrà acquisire l’attestazione della presenza in tale luogo prima di erogare il bonus in oggetto.

In conclusione, il bonus 100 euro potrà essere determinato rapportando i giorni lavorati in presenza nel mese di marzo, inclusi quelli in distacco o permesso sindacale.

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