Mancano pochi giorni al 31 maggio 2020 che rappresenta tra l’altro anche il termine legislativamente stabilito per esercitare l’opzione di estromissione prevista con la Legge di bilancio 2020. Ad oggi né il decreto Cura Italia né il nuovo decreto Rilancio, e nemmeno l’Amministrazione finanziaria hanno chiarito se anche tale termine rientri nella proroga al 30 giugno disposta (dall’art. 62 del menzionato Cura Italia) per la generalità degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

Nel dettaglio, il citato art. 62, stabilisce che, causa Covid-19, i contribuenti possono rimandare fino al 30 giugno 2020, senza subire sanzione alcuna, quegli adempimenti che ricadono nel predetto lasso di tempo.

L’Agenzia delle Entrate a tal proposito, ha avuto modo di precisare alcuni degli adempimenti interessati dalla disposizione normativa (Modello IVA/2020, Esterometro primo trimestre 2020, Modello IVA TR primo trimestre 2020; registrazione atti privati, ecc.) e tra questi non pare sia menzionata l’estromissione. Stando ad oggi, dunque, la data di fine mese per la scelta resta tassativa.

Un riepilogo del beneficio

Si ricorda che dopo le edizioni degli anni trascorsi, la manovra di bilancio 2020 (comma 690 Legge n. 160 del 2019) ha previsto la possibilità, solo per le imprese individuali, di escludere dal patrimonio imprenditoriale gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) posseduti alla data del 31 ottobre 2019. La normativa prevede che la scelta vada fatta con comportamento concludente entro il giorno 31 di questo mese di maggio (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020). Il comportamento concludente può concretizzarsi, ad esempio, con la registrazione in contabilità dello storno del fondo ammortamento e dell’autofattura che va emessa (l’operazione, infatti, dal punto di vista IVA si configura come operazione di autoconsumo).

La scelta, tuttavia, non si perfeziona con il comportamento concludente, bensì con l’indicazione nel Modello Redditi PF/2021 del valore normale e fiscale dell’immobile estromesso e dell’imposta sostitutiva dovuta. Con riferimento a quest’ultima, infatti, è previsto che l’opzione determina l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP, nella misura dell’8% da calcolarsi sulla differenza tra i due menzionati valori e che andrà pagata (con F24 codice tributo “1127”) in due rate con scadenza, rispettivamente:

  • il 30 novembre 2020 (60% dell’imposta dovuta)
  • il 30 giugno 2021 (40%).

L’omesso/insufficiente versamento resta ravvedibile.

Il requisito imprenditoriale “imprenditoriale”

Si ritiene utile chiarire che l’agevolazione in esame spetta a coloro che rivestano la qualifica di imprenditori individuali alla data del 31 ottobre 2019 e la conservino al 1° gennaio 2020, data a decorrere dalla quale spiega effetto l’esercizio dell’opzione per l’esclusione. In caso contrario (ossia perdita della qualità di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2020) è, infatti, già venuto a verificarsi il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell’ex imprenditore degli immobili strumentali, con la conseguente applicazione dell’imposizione ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.

Ad ogni modo tutti i chiarimenti in merito all’istituto dell’estromissione sono indicati nella Circolare n. 26/E del 2016 e nella Circolare n. 8/E del 2019 i quali devono intendersi validi anche per l’edizione di quest’anno.