La dichiarazione Iva 2021 il cui modello con relative istruzioni è stato approvato in data 15 gennaio, prevede il nuovo rigo VA 16 riservato ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensione dei versamenti causa covid-19.

Ecco in chiaro tutte le novità previste per il 2021.

La dichiarazione Iva 2021: le novità

La dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020, deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021. Circa le disposizioni riguardanti la dichiarazione tardiva e quelle omessa vale quanto previsto per la dichiarazione dei redditi.

Dunque:

  • sono valide le dichiarazioni presentata entro 90 giorni rispetto al termine del 30 aprile 2021;
  • quelle presentate oltre tale termine invece sono considerate omesse.

Nel modello 2021, si rilevano diverse novità.

Rispetto al precedente modello 2020.

Nello specifico:

  1. nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo, Legge n. 160 del 2019;
  2. nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni anticovid, art. 124 del D.L. 34/ 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10;
  3. il quadro VI è stato soppresso in quanto il D.L. 34/2019, decreto Crescita, ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni di intento, eliminando l’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Ulteriori novità

Da segnalare ancora:

  1. nel quadro VQ, è inserita la nuova colonna 7, ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali (diversi dal covid), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 (30 giugno) e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020(dal 1° febbraio al 30 aprile 2021);
  2. quadro VL,  sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
  3. nel quadro VO, sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art.
    7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.

Sempre nel quadro VO (Opzioni e revoche regime Iva, contabilità ecc),  sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2. Per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Per recepire le sospensione dei versamenti previste dai vari decreti leggi causa covid-19, è stato creato il rigo VA 16, appunto destinati a coloro  che hanno beneficiato delle sospensione dei versamenti causa covid-19.

I versamenti sospesi per covid-19: l’indicazione nella dichiarazione Iva 2021

L’attuale emergenza economica-sanitaria da covid-19, ha portato il Governo ad intervenire diverse volte per rimandare i versamenti d’imposta dovuti dalle imprese. Imprese sempre più colpite dalla carenza di liquidità dovuta alle varie restrizioni alle attività economiche che si sono susseguite da marzo 2019 in avanti.

Nel rispetto di precisi requisiti, la sospensione ha riguardato anche i versamenti periodici Iva.

Il modello Iva 2021 tiene conto delle sospensioni in parola con l’inserimento del rigo VA 16. Il rigo VA 16, sezione II del quadro VA, deve essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni.

In particolare, va indicato:

  • in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice alle istruzioni della dichiarazione 2021;
  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella ca- sella 1.

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito (Fonte istruzioni modello Iva).

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti Iva dovranno compilare il rigo VA 16.