I disoccupati, titolari di strumenti di sostegno del reddito (Asdi, Naspi e Dis-Coll), potranno essere chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità nel territorio del Comune di residenza sotto la direzione delle amministrazioni locali. E’ ciò che prevede l’art. 26 del decreto legislativo sulle politiche attive (dlgs 150/2015).

I disoccupati quando potranno essere impegnati in lavori di pubblica utilità?

I comuni potranno impiegare i disoccupati in lavori di pubblica utilità solo dopo che Regioni e Province autonome avranno stipulato con le amministrazioni locali, specifiche convenzioni sulla base di una “convenzione quadro” che dovrà essere predisposta dall’ANPL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive).

Le convenzione dovranno stabilire vari punti fondamentali, tra i quali:

  • l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di pubblica utilità non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro;
  • la determinazione dell’orario di lavoro e dell’importo economico. I lavoratori saranno impegnati nei limiti massimi di orario settimanale “corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento“. Le attività dovranno essere organizzate comunque in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno.

[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Naspi: i disoccupati potranno essere impegnati in lavoro di pubblica utilità[/tweet_box]

Disoccupati ultra 60 enni

Le convenzioni quadro, potranno interessare anche i lavoratori disoccupati ultra 60 enni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. In tale circostanza il decreto prevede un orario di lavoro non superiore a 20 ore settimanali con la corresponsione di un importo mensile pari all’assegno sociale , eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno verrà erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’lNPS a cura dell’ente utilizzatore.

L’assegno percepito dai disoccupati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, può essere cumulabile?

L’assegno per le attività di pubblica utilità potrà essere cumulato a quello dell’invalidità civile e con pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. Per i periodi di impegno in lavori di pubblica utilità saranno riconosciuti i contributi figurativi per il periodo in cui è erogato l’assegno, per il diritto al pensionamento.

Sospensione dei disoccupati dal lavoro di pubblica utilità

Il decreto dispone, che le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I disoccupati dovranno stabilire tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Invece, comportano la sospensione dell’assegno, le assenze dovute per motivi personali, anche se giustificate. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore sarà corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL con il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità. Leggi anche: Bonus assunzioni imprese 2016: giovani, disoccupati, donne, apprendisti, disabili, quali agevolazioni restano? Social card disoccupati 2016: requisiti e domanda 2016: giovani, disoccupati, donne, apprendisti, disabili, quali agevolazioni restano?