Sempre più spesso si sente parlare di detrazione Irpef per i c.d trattamenti di haloterapia o grotte di sale.

Ma cosa c’è di vero? Si tratta di prestazioni sanitarie detraibili?

La detrazione per le spese sanitarie

Le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno possono essere scaricate dalla tasse al 19%. Affinchè la spesa sostenuta sia inquadrata tra quelle detraibili è necessario che abbia effettivamente natura sanitaria.

Ad esempio, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione.

Si deve trattare di trattamenti di natura sanitaria in quanto finalizzati alla cura di una patologia.

La detrazione può spettare anche per l’acquisto dei c.d. dispositivi medici.

La detrazione per i trattamenti di haloterapia

Sempre più spesso si sente parlare di detrazione Irpef per i c.d trattamenti di haloterapia o grotte di sale.

Ma cosa c’è di vero?

Per avere conferma o meno della detraibilità dei trattamenti di haloterapia o grotte di sale è necessario verificare se l’Agenzia delle entrate si è mai espressa su tale aspetto.

Ebbene, ciò è avvenuto con la circolare n° 3/E 2016. In tale documento di prassi, è stato chiarito che per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il  Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.

Ad oggi non ci sono novità circa la detraibilità dell’haloterapia o grotte di sale.

Anzi, nella recente circolare n° 7/E 2021, è stato ribadito, tra le altre, che non è possibile scaricare dalla tasse le spese per:

  • la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
  • la circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);
  • le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
  • i trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1);
  • ecc.

Nei fatti, ad oggi non è possibile scaricare in dichiarazione dei redditi le spese sostenute per i trattamenti di haloterapia.

La situazione cambierà solo laddove il Ministero della Salute considererà questa tipologia di trattamento quale procedura/pratica di natura sanitaria.