E’ vero che anche le donne incinta con gravidanza a rischio devono rispettare le nuove regole relative alle visite fiscali?
Come probabilmente tutti i lavoratori sanno, da quest’anno sono valide nuove regole più rigide per le visite fiscali in modo da combattere l’assenteismo nel pubblico e nel privato. Oggi ci occupiamo appunto di un aspetto specifico: anche le donne in maternità anticipata per gravidanza a rischio (certificata) sono soggette a visite fiscali Inps (e quindi sono tenute a rispettare le fasce di reperibilità?).

Facciamo chiarezza perché su internet non mancano informazioni non corrispondenti alla realtà.

Lavoratrice incinta e gravidanza a rischio: è in malattia?

In linea di massima le lavoratrici incinta hanno diritto al congedo di maternità nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e nei 3 mesi successivi (oppure nell’ultimo mese prima del parto e nei 4 successivi). Tuttavia in caso di gravidanza a rischio certificata è possibile accedere alla maternità anticipata ex Legge 151/2001 (quando insorgono complicazioni nella gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e non sia possibile impiegare la risorsa in altre mansioni sicure e idonee). Ebbene: la regola generale è che le donne incinta a casa in gravidanza a rischio non sono tenute al rispetto delle fasce orarie per le visite fiscali. Tuttavia esiste un’eccezione temporale da tenere ben presente. Per comprenderlo ricordiamo come si ottiene la gravidanza a rischio.

A fare domanda è la lavoratrice incinta presentando alla ASL il certificato del ginecologo che conferma lo stato di rischio; la DPL (Direzione territoriale del lavoro), una volta inviato l’accertamento medico, sarà incaricata di confermare la richiesta della lavoratrice. Il provvedimento che conferma l’inizio dell’indennità di gravidanza anticipata deve essere emanato entro 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice (in caso di mancata risposta si applica il principio del “silenzio assenso”).

E qui si inserisce il rischio anticipato poc’anzi: nel tempo di assenza dal lavoro che intercorre tra la notifica della domanda di maternità anticipata per gravidanza a rischio e la concessione della stessa (quindi i 7 giorni al massimo di cui sopra), la lavoratrice incinta a casa non è esonerata dall’obbligo di reperibilità nelle fasce previste in base al tipo di lavoro e può essere dunque soggetta a visite fiscali.