Attenzione a chi usa i permessi 104 per finalità diverse rispetto a quella di assistere il familiare disabile. Le modalità di indagine sono diverse. I rischi sono alti. Nei casi più leggeri la cosa si può risolvere con un richiamo dell’azienda o una multa (ad esempio qualche mese di stipendio non pagato). I provvedimenti possono, tuttavia, giungere fino al licenziamento per giusta causa.

Si rischia il posto di lavoro, dunque.

Andarsene al mare o altrove nelle ore in cui il lavoratore ha chiesto di godere del permesso 104 reca un danno all’azienda, in termini di produttività.

Ne consegue che l’azienda può certamente sanzionare il lavoratore con il provvedimento disciplinare che ritiene più opportuno.

Cosa sono i permessi 104 e chi può averli

I permessi 104 rappresentano uno strumento che la legge mette a disposizione dei lavoratori dipendenti. In dettaglio, a questi è data possibilità di chiedere ed ottenere 3 giorni di permessi mensili (frazionabili anche in ore) al fine di assistere un proprio familiare disabile. Tali permessi sono regolarmente retribuiti.

Possono chiedere i permessi 104:

  • i genitori, anche adottivi o affidatari
  • il coniuge
  • la parte dell’unione civile
  • il convivente di fatto
  • i parenti o agli affini entro il secondo grado.

Possono essere goduti anche da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il disabile può chiedere permessi 104 anche direttamente per se stesso (ad esempio perché in alcuni giorni del mese ha necessità di terapie, ecc.). Una recentissima novità è l’abolizione del referente unico nei permessi 104.

I gradi di parentela e affinità

In merito ai gradi di parentela, è opportuno ricordare che sono considerati parenti entro il 3° grado:

  • padre e madre; figlio o figlia
  • nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella
  • bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre).

Con riferimento agli affini entro il terzo grado, vi rientrano:

  • suocero e suocera
  • nuora e genero
  • nonno/ nonna del coniuge
  • cognati
  • bisnonni del coniuge
  • zia e zio del coniuge
  • nipoti del coniuge.

Abuso permessi 104, sanzioni

I permessi 104 devono essere utilizzati dal lavoratore esclusivamente per la finalità prevista.

Ossia assistere il familiare disabile che ne ha necessità. Il lavoratore NON può, nel giorno e nelle ore di permesso richiesto fare altro, come ad esempio:

  • andare a mare
  • seguire corsi di formazione ed istruzione
  • riposarsi dal lavoro dal lavoro
  • andare a pesca o caccia
  • recarsi al supermercato per se stessi e non per esigenze del disabile da assistere
  • qualsiasi altra situazione diversa dall’assistenza al disabile.

L’azienda per cui si lavora è il primo soggetto a poter indagare ed accertare un. Pure i colleghi di lavoro possono segnalare la cosa all’azienda. Spetta, comunque, sempre a quest’ultima adottare i provvedimenti.

Anche l’istituto di previdenza sociale (INPS), può in autonomia o dietro segnalazione, irrogare sanzioni. Dalla revoca al diritto di fare domanda fino alla restituzione di quanto indebitamente percepito per quei giorni. Il tutto accompagnato dalla pena prevista per truffa ai danni dello Stato (reclusione da 6 mesi a tre anni).

L’accertamento grazie al GPS

Diverse sono le modalità che possono essere usate per accertare la violazione. Ad esempio in alcuni casi sono stati utilizzati i tabulati telefonici. Grazie ad essi è stato accertato che le celle del cellulare del lavoratore che stava godendo dei permessi 104 venivano agganciate in luoghi diversi rispetto all’abitazione in cui si trovava il familiare da assistere.

Distanze, anche di chilometri ed in luoghi non compatibili con la finalità dei permessi stessi. Infatti, il lavoratore dimostrare che effettivamente si trovava in quel posto ma sempre con la finalità dell’assistenza al disabile. Ad esempio, il familiare aveva espresso l’esigenza di farsi accompagnare sul lungo mare a prendere una boccata d’aria.

Ovviamente deve trattarsi di casi in cui è stata fatta regolare denuncia agli organi competenti con conseguenti indagini. Questo perché l’accesso ai tabulati telefonici è un qualcosa che deve essere autorizzato dal giudice.