A seguito dell’emergenza da Coronovirus, da cui il nostro Paese sta tendando con tutte le forze di uscirne il prima possibile, ed in considerazione, quindi, della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è stato differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. Nel dettaglio, il termine passa al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del D.

Lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020.

La scadenza, invece, passa al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

A prevedere la misura è l’art. 107 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto “CuraItalia), e la stessa si è resa necessaria per via del fatto che, in conseguenza alla diffusione del Covid-19, come riportato nella relazione illustrativa al decreto medesimo, si sono registrati inevitabili rallentamenti nelle attività degli uffici, in particolare di quelle che non riguardano l’erogazione di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure le attività amministrativo-contabili indispensabili a consentire la chiusura dei conti dell’esercizio 2019 e la predisposizione dei rendiconti annuali.

Slittano anche altre scadenze

Per le stesse menzionate motivazione si è altresì stabilito che è differito al 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 di cui all’articolo 151, comma 1, del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, per quest’anno, il termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza:

  1. i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 (stiamo parlando ad esempio delle aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;
  2. il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

Slitta al 30 giugno 2020 anche il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo.