Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS sono in arrivo comunicazioni di anomalie aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2017.

Le contestazioni derivano da un raffronto fatto tra i versamenti eseguiti all’epoca dall’iscritto alla gestione previdenziale di cui sopra e i dati indicati alla sezione II del Modello Redditi/2018.

Ciò è quanto ha annunciato lo stesso istituto di previdenza sociale con il Messaggio n. 4559 del 3 dicembre 2020.

Soggetti obbligati alla sezione II quadro RR del Modello Redditi

Ricordiamo che la sezione II del Modello Redditi serve a liquidare il saldo e l’acconto dei contributi dovuti alla gestione separata INPS.

In dettaglio la sezione deve essere compilata l dai lavoratori autonomi, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS. Si precisa che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e, quindi, alla compilazione della sezione in esame e al calcolo dei relativi contributi:

  • i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le casse professionali (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci).

Sono, invece, obbligati al versamento alla gestione separata INPS coloro, che pur iscritti ad albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

Comunicazione INPS anomalia gestione separata: come mettersi in regola

Le comunicazioni di anomalie che l’INPS invierà hanno, dunque, ad oggetto errori riscontrati dall’istituto nella compilazione della suddetta sezione II quadro RR del Modello Redditi/2018.

Si tratta di errori che non permettono all’istituto la corretta determinazione della base imponibile previdenziale e non consentono la determinazione della misura della contribuzione da accreditare su estratto contributivo.

Il soggetto che riceve la comunicazione può interagire con l’INPS per fargli pervenire eventuali informazioni non possedute oppure può mettersi in carreggiata presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e regolarizzare spontaneamente la propria posizione (versano sanzioni in misura ridotta come indicate nella comunicazione stessa.

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