Si applica l’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara d’appalto “negoziata”? E’ soggetta ad imposta di bollo l’offerta economica non seguita dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione?

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato i citati dubbi in una recente risposta ad istanza di interpello.

Le caratteristiche della gara d’appalto “negoziata”

La procedura di gara d’appalto “negoziata”, è caratterizzata dal fatto che, rispetto alle normali procedure di affidamento, è la stessa amministrazione pubblica ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico attraverso una lettera di invito a presentare la sua offerta.

Dunque, in questo caso non è l’operatore economico a proporsi come partecipante alla gara ma è la stessa amministrazione che lo invita a partecipare.

L’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe, in altre parole, di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la sola documentazione amministrativa richiesta (tra cui l’offerta economica).

L’imposta di bollo per la gara d’appalto negoziata

Per l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 7/E del 2020), mentre la domanda di partecipazione ad una gara d’appalto c.d. “aperta”, è soggetta ad imposta di bollo, la stessa cosa non può dirsi per la domanda di partecipazione ad una gara d’appalto “negoziata”, visto che come detto, in questo caso, date le caratteristiche di questa procedura, non si necessiterebbe proprio di presentare domanda di ammissione.

La stessa imposta di bollo non è da applicarsi nemmeno con riferimento alle offerte economiche presentate dagli operatori (partecipanti) che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione. Ciò, in quanto si tratta di mere “proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione” (Risoluzione n. 96/E del 2013).

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