Furto d’auto nel garage custodito, una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11221 del 9 maggio 2017, ha chiarito che il cliente è sempre risarcito, anche se vi è esposto il cartello “il garage non risponde del furto”. Il giudice della Corte di Cassazione Civile, ha evidenziato il principio che, chi subisce il furto d’auto in un parcheggio a pagamento, ha diritto al risarcimento del danno anche se il titolare o il gestore del parcheggio, dimostra che ha predisposto un’adeguata sorveglianza.


L’unico motivo di mancato risarcimento del danno, risiederebbe solo nella dimostrazione che l’inadempimento contrattuale sia derivato da causa non imputabile al gestore.

Furto d’auto:  il caso

Il caso esaminato dai Giudici della Corte di Cassazione civile , riguarda il rigetto di un ricorso presentato da un esercente di un’autorimessa, per il furto d’auto subito. I Giudici hanno confermato un risarcimento danni di 4.000 euro a favore dell’auomobilista.
Inoltre, i Giudici nella sentenza hanno precisato che nel caso di furto d’auto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di aver usato opportune misure di custodia e diligenza come previsto nell’art. (1768 del cod. civ.) con un adeguato servizio di vigilanza, ma deve poter provare che l’inadempimento non sia derivato da causa a lui non imputabile.

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