Con un emendamento approvato dalla 5ª e 6ª Commissione del Senato in fase di conversione in legge del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), si intende prorogare anche all’anno d’imposta 2021 la misura, contenuta nel decreto Agosto, che ha raddoppiato già per il 2020, il limite di esenzione IRPEF per i beni ceduti ed i servizi prestati ai dipendenti (c.d. fringe benefits).

Limite di esenzione IRPEF dei fringe benefits ai dipendenti

Ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Ad ogni modo, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 51 del TUIR, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF

il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Tuttavia, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Fringe benefits 2021 ai dipendenti: limite di esenzione raddoppiato come nel 2020

Con l’art. 112 del decreto Agosto, il legislatore, ha incremento, per il solo periodo di imposta 2020, il limite di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti, elevandolo da 258,23 euro a 516,46 euro (vedi anche Fringe benefit ai dipendenti: raddoppiato il limite di esenzione IRPEF).

Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore.

Ora con un apposito emendamento approvato dalla 5ª e 6ª Commissione del Senato in fase di conversione in legge del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), si intende prorogare la citata misura anche per l’anno d’imposta 2021.

Dunque, se confermato in fase di definitiva conversione in legge del decreto Sostegni, anche per il periodo d’imposta 2021, i fringe benefits ricevuti dal dipendente saranno esentati IRPEF se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 516,46 (invece che 258,23 euro).

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